Il contratto stipulato fra il CIO, la Città di Torino ed il Coni.
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Eccovi una copia del contratto capestro, predisposto dal CIO di Samaranch e stipulato da Castellani (allora sindaco di Torino, oggi presidente del Comitato Organizzatore) a Seoul il 19 giugno del 1999. Terzo firmatario Gianni Petrucci, presidente del CONI (e ora membro del Comitato Organizzatore). Leggetelo, è illuminante sui rapporti di forza in gioco, e vedrete chi è veramente il capo della situazione...

Ci limitiamo a dire, per ora, che sussiste un grosso vizio legale di fondo: Castellani, in rappresentanza della Città e incredibilmente, di riflesso, del Governo italiano,  ha firmato un accordo di importanza economica e sociale "da terremoto" senza che i membri del consiglio comunale di Torino ne conoscessero - come doveroso e giuridico - le clausole: è dimostrato come gli allora rappresentanti cittadini mai avessero letto a fondo i dossier presentati da Torino 2006 ed è certo che nessuno dei consiglieri si fosse preso la briga di leggere tutte le pagine di contratto: a questo punto, con quale conoscenza i consiglieri comunali diedero mandato a Castellani di firmare un simile capestro? Con nessuna.
 
 

P.S. I  Il contratto originale è in lingua inglese, questa è la scansione di  una traduzione. 
P.S. II  Le parti eventualmente in colore diverso, più grandi, in grassetto... sottolineate sono rese così da noi ma il testo è intatto. 
P.S. III Alcuni punti a causa della scansione potrebbero essere incompleti (lì sarà segnato, dove possibile, omissis, poi rimedieremo). Se trovate degli errori grammaticali please ditecelo. 
P.S. IV La sigla COG indica l'attuale Toroc (Comitato Organizzatore).
 
 

ACCORDO CON LA CITTÀ OSPITE
 

PER I XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
 

DELL'ANNO 2006

 

I. PRINCIPI

1. Organizzazione dei Giochi
2. Carta Olimpica d'identità  / Autorizzazione ed entrata nel Paese Ospite
3. Convenzione con il Governo del Paese Ospite
4. Evoluzione dei contenuti delle istruzioni e altre direttive
5. Valore nullo di precedenti accordi
6. Creazione del Comitato.Organizzativo dei Giochi
7. Obblighi individuali e collettivi della Città, del CON e del COG
8. Diritti e benefici accordati dal CIO al COG e al CON
9. Accordi finanziari tra la Città e/o il CON e/o il COG
10. Indennità e rinuncia alle rivendicazioni contro il CIO
11. Istanze1 Garanzie e Convenzioni vincolanti
12. Responsabilità relative all'organizzazione della Sessione del CIO e altri incontri
 

Il. PRINCIPI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE

13.11 COG quale parte del presente Accordo
14. Impegni e attività non compatibili
15. Promozione dello spirito Olimpico e dei Giochi
16.Validità degli accordi
17. Trasporti
18. Protezione ambientale
19. Piano del COG per l'organizzazione generale
20. Sicurezza
21. Servizi medico-sanitari
22. Formalità per l'ammissione di personale e beni particolari
23. Relazioni del COG sull'avanzamento lavori
24. Commissione di Coordinamento
25. Reciproca assistenza tra CIO e COG
 

III. ORGANIZZAZIONE DEGLI ALLOGGIAMENTI

26. Il Villaggio Olimpico
27.Allggiamenti per i media
28.Alloggiamenti per la Famiglia Olimpica
29.Alloggiamenti per gli spettatori
30. Controllo dei prezzi in generale

IV. ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPORTIVO

31. Programma sportivo
32. Richieste tecniche minime per ciascuna specialità sportiva
33. Luoghi dell'Olimpiade

V.   ORGANiZZAZiONE DEL PROGRAMMA CULTURALE

34. Programma culturale
 

VI. CERIMONIE. FIAMMA OLIMPICA, STAFFETTA PER LA FIACCOLA

35.Ambientazione delle cerimonie
36. Fiamma Olimpica e staffetta per la fiaccola
37. Svolgimento delle cerimonie
 

VII. OBBLIGHI Dl CARATTERE FINANZIARIO E COMMERCIALE

38. Diritti esclusivi del CIO sui Giochi; cessione dei diritti alla Città a particolari condizioni
39. Protezione legale del Simbolo Olimpico, dell'Emblema e della/e mascottes
40. Diritti di proprietà su opere artistiche o intellettuali
41.Depositi a titolo cauzionale
42. Suddivisione del surplus
43. Reporting economico
44. Biglietti d'ingresso, sistema di distribuzione
45. Propaganda, pubblicità e altre attività di carattere commerciale nei luoghi Olimpici
46. Programmi di marketing
 

VIII. DIFFUSIONE DEI GIOCHI MEDIANTE I MEZZI Dl COMUNICAZIONE

47.Accordi con le reti radio-televisive
48. Strutture e servizi per le reti radio-televisive
49. Strutture e servizi per il servizio stampa
50. Prezzi della Carta delle Tariffe
51. Internet
52.Altre forme di diffusione tramite i media
 

IX. OBBLIGHI DIVERSI

53.TecnoIogia informatica
54.Rendiconti al CIO da parte del COG alla conclusione dei Giochi
 

X. ROTTURA DELL'ACCORDO

55. Rottura dell'Accordo
 

XI. MISCELLANEA

56.Osservanza delle appendici
57. Danni
58. Deleghe del CIO
59.Assegnazioni da parte della Città, del CON e del COG
60. Imprevisti e difficoltà
61.Rapporti tra le parti
62. Legge vigente e risoluzione delle dispute; rinuncia all'immunità
63. Lo Statuto Olimpico
64.Vaìore prioritario dell'Accordo
65.Autorizzazione ai firmatari
66.Titoli
67. Appendici
 

APPENDICI

APPENDICE "A":
Introduzione del CIO sulle competizioni sportive e guida alle autorizzazioni
APPENDICE "B"
Istruzioni del CIO sull'organizzazione degli incontri
APPENDICE "C"
Clausole relative al sistema dei trasporti per la Famiglia Olimpica
APPENDICE "D"
Istruzioni del CIO sul Villaggio Olimpico ed esigenze dei Comitati Olimpici Nazionali
APPENDICE "E"
Guida CIO ai mezzi di informazione
APPENDICE "F"
Istruzioni del CIO sugli alloggiamenti
APPENDICE "G"
Istruzioni del CIO sulle attività di marketing
APPENDICE "H"
Istruzioni del CIO sui sistemi informatici
APPENDICE "I"
Clausole relative alla Commissione Medica del ClO
APPENDlCE "J"
Clausole relative alle coperture assicurative
APPENDICE "K"
Clausole relative il protocollo olimpico e miscellanea

 
 

ACCORDO CON LA CITTÀ OSPITE
 

PER I XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
 Stilato a Seoul - Corea - il Giugno 1999
 

Tra: Il COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE da qui in avanti rappresentato dal Sig. Juan Antonio SAMARANCH e dal Sig. Marc HODLER, debitamente autorizzati (d'ora in avanti denominato "CIO")

e: la CITTÀ' DI                    
 da qui in avanti rappresentata da                   
 e da debitamente autorizzati
 (d'ora in avanti denominata la "Città")

e IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE                   
 da qui in avanti rappresentato da    
 e da , debitamente autorizzati
(d'ora in avanti denominato "CON")
 

PREMESSE
 

POICHÉ il CIO dirige il Movimento Olimpico, e i Giochi Olimpici sono di sua esclusiva proprietà, ed esso ne possiede tutti i diritti, in particolare, e senza esclusione alcuna, i diritti relativi all'organizzazione di detti Giochi, il loro sfruttamento, la diffusione radio-televisiva e la riproduzione effettuata con qualsivoglia mezzo;

POICHÉ la Città e il CON hanno richiesto al CIO di tenere presente la loro richiesta di ospitare i XX Giochi Olimpici Invernali (d'ora in avanti denominati i "Giochi");

POICHÉ il CIO, nel corso della sua 109a. Sessione tenutasi a Seoul ha attentamente esaminato l'istanza della Città e del CON, unitamente alle istanze delle altre città candidate, e ha considerato i commenti e i consigli della Commissione per la Valutazione delle Città candidate, la quale Commissione comprende rappresentanti del CIO, delle Federazioni Internazionali (d'ora in avanti denominate "FI"), dei Comitati Olimpici nazionali, e delle Commissioni Atletiche, nonché di specialisti il cui parere può essere prezioso;

POICHÉ il CIO ha riesaminato la storia e l'esperienza legate ai passati Giochi Olimpici, prendendone nota, e specialmente ha fatto assegnamento sul desiderio della Città e del CON di fare parte della storia e della tradizione Olimpica ospitando i Giochi;

POICHÉ il CIO ha specialmente fatto assegnamento sull'accordo solenne da parte
del Governo (d'ora in avanti denominato il "Governo") dello Stato in cui la Città e il CON hanno sede (d'ora in avanti denominato il "Paese Ospite") di rispettare lo
Statuto Olimpico;

POICHÉ il CIO ha preso in considerazione e ha fatto specialmente assegnamento sull'impegno assunto dalla Città e dal CON di allestire i Giochi in piena conformità con le clausole previste dallo Statuto olimpico e dal presente Accordo;

POICHÉ è desiderio sia del CIO, che della Città e del CON che i Giochi siano organizzati nel miglior modo possibile e che abbiano luogo nelle migliori condizioni possibili a beneficio degli atleti olimpionici di tutto il mondo;

POICHÉ è reciproco desiderio del CIO, della Città e del CON che contribuiscano al futuro sviluppo del Movimento Olimpico in tutto il mondo;
 

POICHÉ, contribuendo alla storia dei Giochi Olimpici, la Città e il CON comprendono l'importanza di presentare i Giochi utilizzando tecnologie e strutture che nel momento in cui i Giochi sono organizzati rappresentino "lo stato dell'arte";

POICHE' la Città e il CON prendono atto e accettano che l'importanza dei Giochi costituisca parte dell'interesse a lunga scadenza, nonché l'obiettivo di promuovere e rafforzare il Movimento Olimpico;

POICHÉ la Città e il CON prendono atto della e concordano sull'importanza di assicurare la massima diffusione possibile dei Giochi tramite i mezzi di comunicazione e di ottenere la massima audience possibile;

POICHÉ la Città e il CON conoscono della decisione del CIO, e coadiuveranno il CIO a conservare nel Museo Olimpico e nel Centro Studi una completa ed esaustiva documentazione sui Giochi, tramite la raccolta di oggetti e materiali relativi alla pianificazione, organizzazione e allestimento dei Giochi stessi;

POICHÉ la Città e il CON prendono atto e concordano che la preoccupazione per la salvaguardia ambientale costituisce un importante aspetto delle loro attività e si impegnano a consultarsi con il CIO  su problemi di carattere ambientale, oltre che conformarsi alle vigenti leggi e regolamentazioni;

POICHÉ, confidando in quanto sopra esposto, il CIO ha votato per eleggere la Città come Città Ospite dei Giochi e ha designato il CON quale Comitato Nazionale Olimpico per i Giochi;

POICHÉ le parti accettano che le premesse di cui sopra costituiscano parte integrante del presente Accordo
 

ORA, DUNQUE, IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO
LE PARTI IVI CONCORDANO SU QUANTO SEGUE:
 

I. PRINCIPI Dl BASE
 

1. Organizzazione dei Giochi

Il CIO affida l'organizzazione dei Giochi alla città e al CON che si impegneranno, unitamente e individualmente, ad adempiere ai loro obblighi conformemente con quanto previsto dallo Statuto Olimpico e dal presente Accordo, inclusi, senza limitazione alcuna, tutti i punti menzionati in appendice a questo Accordo medesimo: tali punti, per maggiore chiarezza, vengono considerati parte integrante dell'Accordo.

2. Carta Olimpica d'Identità / Autorizzazione ed entrata nel Paese Ospite

La Carta Olimpica d'ldentità/Autorizzazione olimpica viene rilasciata dal CIO alle persone accreditate in conformità con i termini e le condizioni esposte nel Capitolo "Introduzione del CIO relativamente alle competizioni sportive e guida alle autorizzazioni" accluso al presente Accordo quale Appendice "A". Detta Carta Olimpica d'ldentità/Autorizzazione, qualora presentata unitamente al passaporto (o altro documento equivalente) che certifichi l'identità del portatore, costituisce documento di garanzia per entrare nel Paese Ospite.
 

3. Convenzione con il Governo del Paese Ospite

La Città e il CON, avendo presentato, unitamente alla loro candidatura, la dichiarazione solenne del Governo del Paese Ospite di rispettare quanto previsto dallo Statuto Olimpico, incluso il libero accesso nel Paese Ospite medesimo di tutte le persone autorizzate sulla base del passaporto o di documento ad esso equivalente, e sulla base della Carta Olimpica d'identità/Autorizzazione, menzionata nello Statuto Olimpico, ivi confermano tale dichiarazione e garantiscono di essere stati autorizzati dal Governo del Paese Ospite ad allegare tale dichiarazione all'accordo, quale parte integrante dell'Accordo stesso.
 

4. Evoluzione dei contenuti delle Istruzioni e altre direttive

La Città e il CON prendono atto che mentre  contenuti delle istruzioni e altre direttive che sono contemplate in questo Accordo (incluse le appendici) rappresentano l'attuale posizione del CIO riguardo a tali argomenti, tuttavia questo materiale può evolversi e modificarsi, conseguentemente a cambiamenti di carattere tecnologico o altro, alcuni dei quali possono essere al di là del controllo dei referenti di questo Accordo. Il CIO si riserva il diritto di emendare tali istruzioni e ulteriori direttive. Sarà responsabilità della Città e del CON adattare tali emendamenti facendo si che i Giochi vengano organizzati nel miglior modo possibile.
Tuttavia, dovesse qualsiasi di questi emendamenti comportare conseguenze negative sugli impegni finanziari o di altro genere, assunti dalla Città e dal CON, questi ne dovranno dare notifica al CIO, documentando tali effetti negativi. lì CIO a questo punto negozierà con la Città e con il CON, a seconda del caso, così da gestire tali effetti in maniera soddisfacente per le parti.
 

5. Valore nullo di precedenti accordi

Subordinatamente alla Sezione il. di cui più sotto, la Città e il CON ivi dichiarano e concordano che ogni iniziativa o accordo concluso, approvato o accettato da ciascuno di essi o dal Comitato per la Candidatura della Città, precedentemente alla conclusione di questo Accordo e avente qualsivoglia connessione con i Giochi dovrà, conformemente alla applicazione e implementazione di questo Accordo1 essere considerato nullo, non valido, e completamente ineffettivo, a meno che non sia approvato per iscritto dal Consiglio Esecutivo del CIO. La Città e il CON saranno congiuntamente e individualmente responsabili di tutti i danni, diretti e indiretti1 che possano risultare dalla violazione di questa clausola.
 

6.   Creazione del Comitato Organizzativo dei Giochi

La Città e il.CON, non più tardi di otto mesi dopo la stipula di questo accordo, creeranno in forma tale da garantirne la personalità giuridica, un 'Comitato Organizzatore:dei Giochi (d'ora in avanti denominato COG. Tutti gli accordi e i documenti relativi alla costituzione e all'esistenza del COG saranno sottoposti al Consiglio Esecutivo del CIO per l'approvazione.
Tra i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo del COG saranno inclusi il membro o i membri del CIO del Paese Ospite, il Presidente e il Segretario Generale del CON e almeno un membro nominato dalla Città a rappresentarla.
 

7.   Obblighi individuali e collettivi della Città, del CON e del COG

La Città, il CON e il COG saranno congiuntamente e singolarmente responsabili per tutti  gli  impegni  individualmente  o  collettivamente  assunti,  concernenti l'organizzazione e l'allestimento dei Giochi, inclusi tutti gli obblighi derivanti da questo Accordo, fatta eccezione per le responsabilità di carattere finanziario inerenti l'organizzazione e l'allestimento dei Giochi, che saranno interamente di pertinenza, congiuntamente e individualmente, della Città e del COG.
 

8.   Diritti e Benefici accordati dal CIO al COG e al CON

Dato per assunto che la Città, il CON e il COG, ottemperino agli obblighi di loro competenza indicati in questo Accordo, al fine di aiutare la Città, il CON e il COG nell'organizzazione dei Giochi come previsto da questo Accordo, il CIO ivi conviene che:

a) Garantirà o assegnerà al COG un importo pari al quarantanove per cento (49%)
delle entrate nette derivanti da accordi relativi alla diffusione televisiva e radiofonica dei Giochi, come previsto nel Paragrafo (b) della Sezione 47 del presente Accordo.

b) Garantirà o assegnerà al COG un importo pari al quarantanove per cento (49%) delle entrate nette derivanti da accordi stipulati con le reti Internet, direttamente correlate ai Giochi, accordi che siano stipulati dal o per conto del CIO, come previsto nella sezione 51 del presente Accordo.
c) Il CIO garantirà al COG una quota dei proventi risultanti dal programma di Marketing Olimpico Internazionale (il "programma Internazionale") come previsto nel Paragrafo (e) della sezione 46 del presente Accordo.

d) ll COG avrà il diritto di utilizzare il simbolo olimpico in uno speciale emblema dei Giochi ("l'Emb1ema") e/o mascotte ("la Mascotte") che deve essere designato/a dal COG e sottoposta all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO  come previsto dal Paragrafo (b) della Sezione 38. Il COG sarà autorizzato a utilizzare l'Emblema e la Mascotte nell'ambito delle operazioni di marketing e di altre iniziative approvate dal Consiglio Esecutivo del CIO, come previsto dal presente Accordo. :Il COG potrà trattenere il novantacinque per cento (95%) delle entrate lorde (siano esse in denaro contante, beni o servizi) derivanti dall'utilizzo dell'emblema e della Mascotte, come previsto nel Paragrafo (d) della Sezione 46 del presente Accordo.

e) Il COG potrà trattenere il novantacinque per cento (95%) dei proventi derivanti da qualsiasi forma di vendita dei biglietti peri Giochi, come previsto nel Paragrafo (d) della sezione 46 del presente Accordo..

f) lì COG avrà   il diritto di trattenere una quota dei proventi derivanti dalla produzione di monete e banconote emesse in occasione dei Giochi Olimpici, come previsto nei Paragrafi (f) e (g) della Sezione 46 del presente Accordo.

g) Il CIO accorderà al COG il quarantanove per cento (49%) del netto dei compensi derivanti dai passaggi su schermi e televisioni, come previsto nel Paragrafo (h) della Sezione 46 del presente Accordo,

h) lì CIO contribuirà, assumendolo dai precedenti Giochi, al trasferimento tecnologico di computers e di altri software connessi all'organizzazione dei Giochi e si assicurerà che il COG sia provvisto di informazioni relativamente ai precedenti Giochi Olimpici, cosicché il COG medesimo possa beneficiare dell'esperienza maturati nel corso di detti Giochi.

i) lì CIO garantirà al COG il supporto di una Commissione di Coordinamento, composta dai rappresentanti del CIO, delle FI, dei Comitati Olimpici Nazionali, dei Comitati Organizzativi dei precedenti Giochi Olimpici, atleti, e altri, e organizzerà costanti incontri con il COG medesimo.

j) Qualora al COG venisse richiesto da parte del CIO di produrre una pellicola ufficiale sui Giochi, il COG e/o il CON avranno il diritto di trattenere una quota dei proventi risultanti dallo sfruttamento ditale pellicola per i quattro anni successivi allo svolgimento dei Giochi e

k) Il CIO accetta che il COG e il CON trattengano l'ottanta per cento (80%) di ogni ulteriore provento risultante dalla celebrazione dei Giochi, da dividersi tra loro, come previsto nella Sezione 42 di questo accordo.

I diritti e i benefici concessi dal CIO conformemente a questo Accordo scadranno novanta giorni dopo la conclusione dei Giochi.
Tutti i diritti e i benefici non espressamente concessi dal CIO alla Città, al Con e al COG sono riservati al CIO medesimo.
 
 

9.   Accordi Finanziari tra la Città e/o il CON e/o il COG

Tutti gli accordi intercorsi tra la Città e/o il Con e /o il COG relativi a oppure aventi effetto sulle loro responsabilità finanziarie relativamente ai Giochi, incluse le modalità in cui le parti si spartiranno ogni compenso, entrata o perdita correlata ai Giochi, saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO.
In particolare il totale dei proventi spettanti al CON durante il periodo di validità del presente Accordo, inclusa la quota del CON derivante dalle entrate generate dai Giochi, non supererà l'importo che il CON avrebbe ragionevolmente ricevuto nel medesimo periodo se i Giochi non fossero stati organizzati nel suo territorio, tenendo presente qualsivoglia ragionevole differenza nelle spese sostenute dal CON essendo i Giochi organizzati nel suo Paese.
In nessun .caso la quota spettante al CON e derivante dai Giochi supererà il dieci per cento (10%)delle entrate senza la previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. A questo proposito le "entrate di marketing" saranno calcolate escludendo quelle derivanti dagli accordi con le reti radio-televisive e dalla vendita dei biglietti, premesso che, dovessero i Giochi generare un surplus, la quota di questo surplus destinata al CON sarà calcolata conformemente a quanto previsto nella Sezione 42 del presente Accordo.
 

10.  Indennità e rinuncia a rivendicazioni nei confronti del CIO

La Città, il CON e il COG congiuntamente e singolarmente accettano di esonerare ed esentare il CIO, i suoi rappresentanti, i suoi membri, i suoi direttori, i suoi impiegati, i suoi consulenti, i suoi agenti e altri rappresentanti da ogni pagamento per qualsivoglia danno, inclusi tutti i costi derivanti da qualsiasi atto o omissione relativamente ai Giochi, incluse le, ma non limitatamente alle, cause di forza maggiore.

Inoltre la Città, il CON e il COG ivi congiuntamente e singolarmente rinunciano a qualsiasi rivendicazione. nei confronti del CIO, dei suoi rappresentanti dei suoi membri, dei suoi direttori, dei suoi impiegati, dei suoi consulenti, dei suoi agenti e di altri suoi rappresentanti per qualsivoglia danno, inclusi tutti i costi derivanti da qualsiasi atto o omissione relativamente ai Giochi, incluse le, ma non limitatamente alle, cause di forza maggiore, e ogni adempimento o inadempimento, violazione o terminazione del presente Accordo.

L'indennità e la rinuncia di cui sopra non saranno applicabili in caso di una consapevole e volontaria condotta negativa o di grossolana negligenza da parte del CIO.
 

11. Istanze, Garanzie e Convenzioni vincolanti

Tutte le istanze, le garanzie, gli accordi contenuti nei documenti di offerta della Città cosi come tutti gli altri impegni assunti, sia per iscritto che oralmente dal Comitato di Candidatura della Città, dalla Città o dal CON nei confronti del CIO, inclusi quelli fatti nella 108a. sessione del CIO a Seoul, saranno se non diversamente stabilito per iscritto dal Consiglio Esecutivo del CIO.
 

12. Responsabilità relative all'organizzazione della Sessione del CIO e altri incontri

Alla Città e al COG sarà affidata la responsabilità dell'organizzazione di varie riunioni del CIO nel periodo precedente i Giochi e durante i Giochi medesimi, inclusa una sessione del CIO, della durata di tre giorni, da tenersi immediatamente prima della cerimonia di apertura dei Giochi: La Città e il COG si conformeranno alle" "Istruzioni del CIO per l'Organizzazione degli Incontri", acclusa al presente Accordo come Appendice "B".
 
 

Il. PRINCIPI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE
 

13. Il COG quale parte del presente Accordo

un mese dalla creazione del COG, la Città e il CON ivi concordano di:

a) far si che il COG intervenga come parte in causa e aderisca al presente Accordo, senza limitazioni, e di inviarne conferma scritta al Consiglio Esecutivo del CIO e di

b) ottenere dal COG e farne pervenire informazione scritta al Consiglio Esecutivo del CIO, dichiarazione che il COG medesimo risponde congiuntamente e singolarmente; insieme alla Città e al CON, di tutti gli obblighi e impegni accettati da ciascuno relativamente all'organizzazione e a allestimento dei Giochi.
 

14. Impegni e Attività incompatibili

Conformemente a quanto previsto dallo Statuto Olimpico e dai termini del presente Accordo, la Città, il Con e il COG ivi confermano:

a) che i Giochi saranno allestiti in degna maniera, quale evento indipendente e senza connessione alcuna o in concomitanza con altri eventi di carattere nazionale o internazionale quali fiere o esposizioni;

b) che la Città non utilizzerà i Giochi per alcun fine se non gli interessi del Movimento Olimpico;

c) che non saranno stipulati accordi, aventi connessione con i Giochi, tra il COG e qualsivoglia organizzazione nazionale (sia governativa che non governativa) senza la previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO;

d) che tra il COG e qualsivoglia organizzazione internazionale o sovranazionale (sia governativa che non governativa) non vi saranno dibattiti né alcun accordo sarà stipulato, che abbiano connessione con i Giochi, senza la previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO e

e)che non saranno rilasciati inviti o autorizzazioni, relativamente ai Giochi, a nessun personaggio straniero, politico o governativo, senza la previa autorizzazione del Consiglio Esecutivo o del Presidente del CIO.
 
 

15. Promozione dello Spirito Olimpico e dei Giochi

La Città, il CON e il COG incentiveranno l'affermazione dello spirito Olimpico cosi come dei meriti sportivi nell'ambito della grande festa della gioventù che i Giochi rappresentano, includendo, senza limitazione, il loro aspetto sociale educativo, estetico e morale, come approvato dal Consiglio Esecutivo del CIO,
 

16. Validità degli Accordi

La Città, il CON e il COG ivi concordano e confermano quanto segue:

a) la legale validità e l'efficacia di tutti gli accordi tra loro stipulati, direttamente o indirettamente riguardanti i Giochi o i diritti morali e materiali de; CIO, sono soggetti all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO;

b) sulla base dei modelli standard di accordo, che saranno forniti al COG dal CIO (ad esempio per quanto riguarda le sponsorizzazioni, le forniture, le licenze, la vendita di monete celebrative dell'Olimpiade nell'ambito del territorio del Comitato Nazionale Olimpico, la vendita dei biglietti), il COG stabilirà e sottoporrà al Consiglio Esecutivo del CIO, onde averne l'approvazione, esempi standard di accordo da stipularsi fra il COG e terzi, e si accerterà che gli accordi che stipulerà con terzi siano ad essi conformi. Qualsiasi variazione a questi accordi deve essere sottoposta al Consiglio Esecutivo del CIO per approvazione.

Il CIO interpellerà il COG, su richiesta di quest'ultimo, al fine di accordarsi su argomenti riguardo ai quali il CIO può essere preparato a stabilire e implementare procedure operative di reciproco vantaggio.
 

17.  Trasporti

II COG organizzerà un efficace sistema di trasporti per la Famiglia Olimpica, da s:6ttomettersi all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. Detto sistema di trasporti dovrà essere fornito a titolo gratuito agli atleti accreditati, agli allenatori, ai rappresentanti ufficiali e ai media, nei percorsi tra l'Aeroporto della Città e il Villaggio Olimpico e gli altri luoghi dove tali persone accreditate saranno alloggiate, e per/da tutte le località e i luoghi di ritrovo (inclusi le aree di allenamento) che abbiano connessione con i Giochi. La Città e il COG intraprenderanno le azioni necessarie così che il pubblico generale possa beneficiare di questo sistema di trasporti. Inoltre il COG si conformerà ai termini e alle condizioni più avanti enunciate nel capitolo "Organizzazione dei trasporti per la Famiglia Olimpica", acclusa al presente Accordo come Appendice "C".
 

18.  Protezione Ambientale

La Città e il CON si impegnano ad assolvere i loro obblighi e le loro attività regolate da questo Accordo con modalità coerenti con il principio dello sviluppo sostenibile, tali da conformarsi ad adeguate legislazioni relative all'ambiente e, quando e ove possibile, tali da promuovere la difesa dell'ambiente.
 

19.  Piano del COG per l'organizzazione generale

Appena possibile, ma in non più tardi di un anno dopo la sua costituzione, il COG sottoporrà al Consiglio Esecutivo del CIO un piano generale di organizzazione del COG medesimo e dèi Giochi per l'approvazione. Tutte le variazioni relative al suddetto piano organizzativo dovranno essere previamente sottoposte all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. Il COG, a proprie spese, fornirà al CIO, a regolare scadenza, come richiesto dal Consiglio Esecutivo del CIO, aggiornamenti e dettagli riguardanti il piano organizzativo. Senza limitare il carattere generale di quanto più sopra esposto, il COG fornirà al CIO informazioni e documentazioni, includendo statistiche, per quanto riguarda il coordinamento e l'organizzazione necessari per la strategia dei Giochi (ad esempio dati inerenti le risorse umane, gli alloggiamenti, il sistema dei trasporti, il volontariato). Nel caso che tali informazioni o documentazioni non esistano in alcuna delle lingue ufficiali del CIO, al COG è demandato il compito di approntare un sunto (dettagliato secondo le richieste del Consiglio Esecutivo del CIO) di detto materiale informativo e di detta documentazione in lingua francese o inglese.

20.  Sicurezza

La responsabilità relativa a tutti gli aspetti inerenti la sicurezza è argomento da trattarsi con le preposte autorità della Nazione Ospite. La Città, il CON e il COG avranno cura che tutte le adeguate e necessarie misure di sicurezza siano garantite in conformità.
 

21.  Servizi medico-sanitari

La Città, il CON e il COG si faranno carico di tutti gli aspetti relativi ai servizi medico-sanitari connessi ai Giochi, per mezzo delle preposte autorità del Paese Ospite. La Città, il CON e il COG saranno responsabili dell'efficienza e dell'adeguatezza di tutti i servizi medico-sanitari, ivi inclusi i casi di rimpatrio.
I servizi medico-sanitari dovranno essere elargiti a titolo gratuito ad atleti, allenatori, istruttori, rappresentanti ufficiali, rappresentanti del CIO, delle FI, dei Comitati Olimpici Nazionali e ad altre persone accreditate nell'ambito dei Giochi su designazione del Consiglio Esecutivo del CIO per tutte le necessità di carattere medico che dovessero verificarsi durante il loro soggiorno, in funzione di Giochi, nel Paese Ospite. L'estensione e il livello ditali servizi sarà soggetta alla previa approvazione da parte del Consiglio Esecutivo del CIO.
 

22.  Formalità per l'ammissione di Personale e Beni particolari

La Città, il CON e COG prendono atto del fatto che, per organizzare i Giochi, prima, durante e dopo i medesimi, sarà necessario predisporre l'ammissione temporanea nel Paese Ospite di personale (in aggiunta al personale in possesso della Carta Olimpica d'Identità / Autorizzazione di cui alla Sezione 2 più sopra esposta) e l'importazione di materiale ed equipaggiamenti per i Giochi e per l'utilizzo da parte del CIO, delle FI, delle Delegazioni dei Comitati Olimpici Nazionali partecipanti, dei media, degli sponsors e dei fornitori.
lì COG si adopererà in modo che le autorità adeguate si occupino di questo. Senza limitare il senso generale di quanto sopra detto, il COG si assicurerà che tale personale possa ottenere adeguati permessi di soggiorno e che detti equipaggiamenti e forniture, incluse quelle di carattere medico-sanitario, possano entrare nel Paese Ospite per i summenzionati scopi, senza che tasse o dazi debbano essere pagati, stabilito che tali equipaggiamenti e forniture saranno consumati nel Paese Ospite o verranno da questo esportati entro un ragionevole lasso di tempo dopo la conclusione dei Giochi. Non più tardi di tre anni prima della Cerimonia di Apertura dei Giochi il COG sottoporrà al Consiglio Esecutivo del CIO, per approvazione, gli accordi raggiunti con le autorità interessate del Paese Ospite.

23. Relazioni del COG sull'avanzamento lavori

Il COG con scadenza semestrale, invierà al Consiglio Esecutivo del CIO una relazione in Inglese Francese sull'avanzamento dei preparativi per i Giochi, incluse dettagliate informazioni relative alla situazione economica con riferimento alla pianificazione e all'organizzazione e all'allestimento dei Giochi.
A partire da due anni prima della data della Cerimonia di Apertura dei Giochi, tali relazioni saranno redatte trimestralmente. Inoltre, il COG fornirà tempestivamente al
Consiglio Esecutivo e alla Sessione del CIO relazioni scritte e orali ogniqualvolta il Consiglio Esecutivo del CIO lo richieda. Le decisioni prese dal Consiglio Esecutivo o dalla Sessione del CIO in conseguenza ditali relazioni, saranno immediatamente messe in atto dal COG.
 

24. Commissione di Coordinamento

Il CIO costituirà una Commissione di Coordinamento per gestire i rapporti tra il COG da una parte e il CIO, le FI e i Comitati Olimpici Nazionali dall'altra. Tale Commissione, di cui faranno parte rappresentanti del CIO, delle FI, dei Comitati Olimpici Nazionali, dei Comitati Organizzatori dei precedenti Giochi Olimpici, nonché atleti, controllerà l'andamento del COG, gli presterà assistenza ed eserciterà ogni ulteriore autorità conferitagli dal Consiglio Esecutivo del CIO.
 

25. Reciproca assistenza tra CIO e COG

Il CIO elargirà la sua conoscenza e la sua competenza, acquisita nel corso degli anni quale supervisore dell'organizzazione dei precedenti Giochi Olimpici, per coadiuvare il COG nelle attività di pianificazione, organizzazione e allestimento dei
Similmente, il COG si impegna a condividere la sua conoscenza e competenza nelle attività di pianificazione, organizzazione e allestimento dei Giochi con il CIO e con i Comitati Organizzatori di futuri Giochi Olimpici, come richiesto dal CIO.
 

III. ORGANIZZAZIONE DEGLI ALLOGGIAMENTI
 

26. Il Villaggio Olimpico

Un Villaggio Olimpico, ed altri adeguati alloggiamenti, servizi e strutture, di cui allo Statuto Olimpico, riservati agli atleti, ai componenti ufficiali delle squadre, e ad altro personale dei teams, sarà predisposto dal COG in conformità con i termini e le condizioni contenuti nel capitolo lstruzioni del CIO relativamente al Villaggio Olimpico e richieste del Comitato Olimpico Nazionale", allegate a questo Accordo come Appendice "D".

a) Non è possibile in questo momento specificare il numero massimo dei suddetti atleti, dei componenti dei teams e del restante personale da alloggiarsi nel Villaggio Olimpico e negli altri alloggiamenti. Una stima finale sarà fornita alla fine dei Giochi Olimpici Invernali del 2002. Al momento, comunque, il COG si farà carico di provvedere all'alloggiamento di almeno 3.500 persone.

b) lì Villaggio Olimpico e le altre adeguate sistemazioni saranno disponibili, unitamente a tutti i servizi necessari, non meno di otto giorni prima della data della Cerimonia di Apertura e almeno fino a tre giorni dopo la Cerimonia di Chiusura dei Giochi.

c) Vitto e alloggio al Villaggio Olimpico e altre sistemazioni adeguate, nel periodo di tempo in cui saranno rese disponibili, saranno fornite a titolo gratuito agli atleti, al personale ufficiale, e al restante personale di squadra.
 

27. Alloggiamenti per i media

Sarà cura del COG assicurare che siano disponibili adeguate sistemazioni per tutti i media accreditati, come espresso più avanti nel Capitolo "Guida CIO dei media", allegata al presente Accordo come Appendice "E". Tali alloggiamenti includono un villaggio per i media.

a) Non è possibile in questo momento specificare il numero massimo dei rappresentanti dei media accreditati per i Giochi. Una stima finale sarà fornita alla fine dei Giochi Olimpici Invernali del 2002. Al momento presente, tuttavia, il COG si curerà di provvedere almeno 8.000 camere per alloggiare almeno 9.600 persbne.

b) Il villaggio per i media sarà reso disponibile, con tutti i servizi necessari, a partire da dieci giorni prima della Cerimonia di Apertura, fino a due giorni dopo la Cerimonia di Chiusura dei Giochi.

c) Tutti gli alloggiamenti per i media dovranno essere predisposti in conformità con le esigenze dei suddetti media accreditati, dato per assunto che il periodo coinvolto non sarà più breve di quanto più sopra espresso nel Paragrafo (b).
 

28. Alloggiamenti per la Famiglia Olimpica

Sarà responsabilità del COG provvedere una adeguata sistemazione per tutti i membri accreditati della Famiglia Olimpica (inclusi i membri del CIO e le persone di accompagnamento, i Presidenti, i Segretari generali delle FI, i cui sport siano inclusi nel programma dei Giochi o nel programma delle Olimpiadi, le persone che li accompagnano, i Presidenti e i Segretari Generali dei Comitati Olimpici partecipanti, le persone che li accompagnano, lo staff, i membri della Commissione, i Consiglieri, i Consulenti, gli agenti, gli ospiti del CIO, le delegazioni dei Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici passati e futuri e limitate delegazioni di città candidate), come specificato dal CIO, e in quegli hotel che saranno designati dal Consiglio Esecutivo del CIO.

Non è possibile al momento stabilire il numero massimo ditali membri accreditati della famiglia Olimpica. Una stima finale sarà fornita alla fine dei Giochi Olimpici Invernali del 2002. Al momento, tuttavia, il COG si prenderà cura di rendere disponibili almeno 1000 camere.

Tutti gli alloggiamenti necessari in connessione all'organizzazione di Giochi e degli incontri per l'organizzazione dei medesimi saranno forniti conformemente ai termini e alle condizioni, inclusi i prezzi delle camere, più avanti indicati nel capitolo "Indicazioni del CIO relativamente agli alloggiamenti", allegato al presente Accordo come Appendice "F".

Dopo essersi consultato con le FI e il COG, il Consiglio Esecutivo del CIO determinerà l'entità degli alloggiamenti richiesti, e le relative condizioni, per i tecnici e altri rappresentanti delle FI accreditati per i Giochi, inclusi i delegati tecnici, gli arbitri, giudici, i componenti delle giurie di appello, ed il resto del personale tecnico e i membri dei Consigli Esecutivi delle FI. Non è possibile al momento presente specificare il massimo numero di dette accreditate persone. Una stima finale sarà fornita al termine dei Giochi Olimpici Invernali del 2002. Al momento, tuttavia, sarà responsabilità del COG provvedere almeno 240 camere (non più di due persone per camera) per coloro che provengono da Paesi stranieri, come più dettagliatamente stabilito nel Capitolo "Istruzioni del CIO relative al Villaggio Olimpico e richieste dei Comitati Olimpici Nazionali".
Il COG metterà a disposizione, affinché siano distribuite a cura del CIO, la quantità e la tipologia di camere d'hotel richieste per gli sponsors, i fornitori, i broadcasters e i partners commerciali, come stabilito nel capitolo "Istruzioni del CIO sulle operazioni di marketing" allegato a questo Accordo come Appendice "G".
 

29. Alloggiamenti per gli spettatori

La Città, il CON e il COG si impegneranno in particolar modo a mantenere il controllo sulla disponibilità e le tariffe delle camere d'albergo dentro e fuori della città durante il periodo di svolgimento dei Giochi, e controlleranno che agli spettatori vengano applicati prezzi ragionevoli.
 

30. Controllo dei prezzi in generale

Laddove non sussistano tariffe specificatamente stabilite dal presente Accordo, dal Consiglio Esecutivo del CIO o da qualsiasi altro Accordo da esso approvato, i prezzi più alti per le camere d'hotel, per le sale riunioni e relativi servizi per le persone accreditate alla partecipazione dei Giochi, non dovranno superare la media inferiore dei prezzi praticati negli ultimi quattro anni, tenendo presente il tasso di inflazione quale sarà approvato dal Consiglio Esecutivo del CIO. Il programma dei pagamenti di dette camere sarà previamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. La Città, il CON e il COG garantiranno che prezzi ragionevoli siano comunque praticati alle persone non ufficialmente accreditate per la partecipazione ai Giochi.
 

IV ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPORTIVO
 

31. Programma sportivo

lì CIO ha informato il COG relativamente al programma dei Giochi (sports e discipline). Il programma giornaliero specifico (cioè gli eventi veri e propri) saranno sottoposti dal COG all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO non più tardi di tre anni prima dell'inizio dei Giochi.
Nonostante qualsiasi approvazione ditali programmi, il Consiglio Esecutivo del CIO si riserva il diritto di apportare variazioni relativamente agli eventi sportivi, qualora fosse ritenuto opportuno per il miglior andamento dei Giochi. Comunque, dovessero tali variazioni comportare conseguenze negative per quanto riguarda gli obblighi del COG, sia finanziari che di altro genere, esso ne informerà il CIO documentando tali conseguenze negative. A questo punto il CIO negozierà con il COG in maniera di gestire tali conseguenze in maniera soddisfacente per entrambe le parti.
 

32. Richieste Tecniche minime per ciascuna specialità sportiva

La Città, il CON e il COG faranno si che vengano rispettati i requisiti tecnici minimi per ciascuna specialità sportiva, inclusa la disponibilità di strutture sportive adatte ed adeguatamente predisposte e di luoghi di allenamento adatti alla preparazione per competizioni di livello olimpico, e adeguati al numero atteso di atleti che parteciperanno ai Giochi, come stabilito dalle FI interessate, e approvato dal Consiglio Esecutivo del CIO.
 

33.  Luoghi dell'Olimpiade

Le dimensioni, le strutture e la locazione dei luoghi di ritrovo per l'Olimpiade proposti dalla Città e dal CON nell'ambito della loro candidatura per ospitare i Giochi non può essere modificata senza l'approvazione delle FI interessate e senza l'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO
V. ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE
 

34. Programma Culturale

Non più tardi di tre anni prima dell'apertura dei Giochi, il COG sottoporrà all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO ~~qgramma Culturale. Questo servirà a promuovere Io sviluppo di amicizie e relazioni internazionali armoniose, in particolare modo tra gli spettatori e i partecipanti ai Giochi, e contribuirà altresì a rinforzare il legame tra sport e cultura, inteso quale principio di base dello spirito olimpico.
Il programma culturale terrà conto anche del programma di eventi proprio del CIO.
 

VI. CERIMONIE, FIAMMA OLIMPICA E STAFFETTA PER LA FIACCOLA
 

35. Ambientazione delle cerimonie

Gli scenari previsti per tutte le cerimonie, inclusa la Cerimonia di Apertura della
Sessione del CIO in occasione dei Giochi, le Cerimonie di Benvenuto al Villaggio
Olimpico, le Cerimonie di Apertura e Chiusura dei Giochi e le cerimonie celebrative
delle vittorie, saranno previamente sottoposti all'approvazione del Consiglio
Esecutivo del CIO.
 

36.  Fiamma Olimpica e Staffetta per la Torcia

Tutti gli aspetti relativi alla fiamma olimpica e al programma inerente la staffetta per la torcia, inclusa l'accensione della Fiamma Olimpica e l'utilizzo della stessa prima, durante e dopo i Giochi saranno sottoposti alla previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. E' dato per assunto e concordato che ci sarà una sola staffetta per la torcia, per quanto concerne i Giochi. lì COG fornirà a proprie spese al CIO, prima dell'Apertura dei Giochi quaranta (40) torce.
 

37. Svolgimento delle Cerimonie

Il COG si assicurerà che l'adeguata documentazione sia predisposta con i partecipanti alle Cerimonie, incluse le Cerimonie di cui alle Sezioni 35 e 36 più sopra esposte, al fine di assicurare che il CIO possa utilizzare ed autorizzare l'utilizzo ditali esibizioni per promuovere i Giochi Olimpici e il Movimento Olimpico.
 

VII. OBBLIGHI Dl CARATTERE FINANZIARIO E COMMERCIALE 
 
 

38. Diritti esclusivi del CIO sui Giochi: cessione dei diritti alla Città a particolari condizioni 

a) La Città e il CON prendono atto senza limitare qualsivoglia regola dello Statuto Olimpico che i Giochi (inclusi gli eventi pre-Olimpici, che sono eventi organizzati sotto responsabilità finanziaria o patronato del COG, utilizzando strutture predisposte per lo svolgimento dei Giochi) sono di esclusiva proprietà del CIO e che il CIO detiene tutti i diritti relativi alla loro organizzazione, promozione e riproduzione tramite qualsiasi mezzo. 

b) Il Consiglio Esecutivo del CIO può assegnare, concedere licenza o altrimenti trasferire tutti questi diritti o parte di essi, i benefici che da essi al CIO derivano, al COG o ad altre entità a sua propria discrezione, inclusi quei diritti connessi o derivanti dall'utilizzo dell'emblema ufficiale, della mascotte, di posters o di ogni altra forma di rappresentazione artistica, grafica o visuale connessa ai Giochi. Tale trasferimento sarà condizionale alla soddisfazione del Consiglio Esecutivo del CIO per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti di proprietà del CIO rispetto ai vari oggetti e marchi. 

c) La Città e il CON inoltre accettano che se per qualsivoglia ragione, qualsiasi diritto direttamente o indirettamente connesso ai Giochi, sarà detenuto dalla Città, dal CON, dal COG o da qualsiasi altra entità, quale conseguenza di qualsivoglia forma di accordo con la Città, con il CON o con il COG, tale diritto sarà detenuto da tali parti in funzione fiduciaria a beneficio del CIO e, sotto qualsiasi circostanza, sarà assegnato al CIO da dette entità, a loro proprie spese, in forma e sostanza tali che siano soddisfacenti per il Consiglio Esecutivo del CIO, a richiesta del medesimo. 
 

39. Protezione legale del Simbolo Olimpico, dell'Emblema e della/delle mascotte/mascottes 

a) La. Città e il CON hanno assicurato o assicureranno non più tardi del 31 dicembre 1999, che il Simbolo Olimpico.(cioè i cinque anelli) nonché. i termini "Olimpico" e "Olimpiade" ed il motto Olimpico sono protetti a nome del CIO e/o hanno ottenuto dal Governo e/o dalle competenti autorità nazionali del Paese Ospite adeguata e continua protezione legale per soddisfazione e nel nome del CIO. Il CON conferma che se, in conformità con lo Statuto Olimpico, dovesse detta protezione all'interno del Paese Ospite esistere o essere espressa in nome o a beneficio del CON stesso, il CON eserciterà ogni diritto in conformità con le istruzioni ricevute dal Consiglio Esecutivo del CIO. 

b) Non più tardi di un anno a partire dalla data di costituzione del COG, la Città, il CON e il COG si accerteranno che: 

i. l'emblema del CON sia adeguatamente protetto in nome del CON medesimo. Dovesse sussistere un qualsiasi dubbio riguardo alla protezione di detto emblema, la Città, il CON e il COG otterranno dal Governo e/o dalle autorità nazionali competenti del paese Ospite adeguata e continua protezione legale a soddisfazione del CIO e in nome del CON; e 

ii. l'emblema del COG e la/le mascotte/mascottes sono adeguatamente protette. Dovesse sussistere un qualsivoglia dubbio relativamente alla protezione dei sopra menzionati emblemi, la Città, il CON e. il COG otterranno dal Governo e/o dalle autorità nazionali competenti del Paese Ospite adeguata e continua protezione legale a soddisfazione del CIO. 

Il  mancato  ottenimento  delle  suddette  protezioni  costituirà  sostanziale inadempienza del presente Accordo. 

Il COG impiegherà al meglio i suoi sforzi per assicurare la protezione internazionale del suo emblema e della mascotte e fornirà al CIO una completa descrizione delle registrazioni richieste e di quelle ottenute. 

La Città, il CON e il COG garantiranno che le registrazioni di ogni e tutti i marchi e/o dei diritti d'autore richieste e ottenute dal COG, in ogni e in tutte le Nazioni, relativamente al suo emblema  e alla sua mascotte/mascottes saranno assegnate, effettive al CIO non più tardi del 1° Gennaio 2005. Dette assegnazioni, in forma e sostanza che siano soddisfacenti per il Consiglio Esecutivo del CIO, saranno effettuate dietro richiesta del Consiglio Esecutivo del CIO. 
 

40. Diritti di proprietà su opere artistiche e intellettuali 

Tutti i diritti di proprietà, inclusi i diritti d'autore, relativi a tutte le opere e le creazioni grafiche, visive, artistiche e intellettuali sviluppate da o per conto di o per l'utilizzo da parte del comitato di candidatura della Città, della Città, del CON o del COG, con attinenza ai sotto indicati aspetti saranno assegnati al e rimarranno di assoluta proprietà del CIO, inclusi senza limitazione: 

a) gli emblemi (incluso l'emblema del COG di cui alla Sezione 39 (b) più sopra esposta), incluse tutte le sue riproduzioni grafiche e tridimensionali; 
b) le mascottes (incluse la/le mascotte/mascottes di cui alla Sezione 39 (b) più sopra esposta), incluse tutte le loro riproduzioni grafiche e tridimensionali; 
c) pittogrammi; 
d) posters; 
e) disegni della torcia olimpica ed ogni riproduzione ad essa riferita; 
f) distintivi ed ogni riproduzione ad essi riferita; 
g) modelli di medaglie Olimpiche destinate ai vincitori o di medaglie commemorative ed ogni riproduzione ad esse riferita; 
h) programmi e pubblicazioni ufficiali; 
i) opere musicali quali vengono menzionate nello statuto Olimpico e 
j) altre opere grafiche create in occasione dei Giochi. 
 

La Città, il CON e i COG si assicureranno che tutti gli individui coinvolti nella creazione di tutte le opere riferite a quanto sopra abbiano firmato un documento di attribuzione dei diritti d'autore, formalmente e sostanzialmente gradito al Consiglio Esecutivo del CIO, prima di dare inizio a qualsiasi progetto. 
 

41. Depositi a titolo cauzionale 

a) Entro 10 giorni dalla conclusione di questo Accordo, la Città porterà il deposito a titolo cauzionale versato al CIO a un milione di dollari USA (USD 1,000,000). Questo deposito sarà ulteriormente incrementato dal COG fino a un totale di cinque milioni di dollari USA (USD 5,000,000) prelevati dai fondi costituiti dalle entrate del COG, in particolare dalle donazioni da parte del CIO, derivanti dalla vendita di diritti televisivi e dalle operazioni di marketing, e che saranno pagate secondo uno scadenziario che deve essere stabilito dal CIO e dal COG ma, in qualsiasi caso, non più tardi di un anno prima della Cerimonia di Apertura dei Giochi. 

b) Dopo la conclusione dei Giochi, dopo la presentazione del resoconto da parte del COG, conformemente alla Sezione 54 del presente Accordo, e dopo la risoluzione di qualsivoglia eventuale controversia che riguardi il CIO, questa somma sarà restituita al COG unitamente agli interessi che saranno stati percepiti dal CIO. 
Dovesse qualsivoglia controversia verificarsi tra il CIO e il COG, questa somma (e i relativi interessi) potranno essere utilizzati secondo l'accordo raggiunto dalle parti o secondo quanto deciso dall'arbitrato. 

I Comitati Olimpici Nazionali non saranno tenuti a versare alcun deposito a titolo cauzionale relativamente al loro soggiorno nel Villaggio Olimpico o in altri corrispondenti alloggi. Qualora i Comitati Olimpici Nazionali non ottemperassero 
ai loro obblighi il CIO  può effettuare gli adeguati pagamenti in vece dei Comitati 
Olimpici Nazionali e dedurre tali somme dai compensi altrimenti previsti dal 
Programma Olimpico di Solidarietà del CIO e dovuti ai Comitati Olimpici 
Nazionali interessati. 

d) Senza pregiudizio alcuno nei confronti di quanto sopra esposto, e senza pregiudizio nei confronti di qualunque altro diritto o ricorso del CIO riguardante quanto previsto dal presente Accordo o dallo Statuto Olimpico, se, a causa di qualsiasi motivo direttamente o indirettamente imputabile alla Città, al CON o al COG relativamente alla loro ottemperanza a quanto indicato nel presente Accordo, i Giochi non dovessero avere luogo nella Città come ivi contemplato, la sopra menzionata somma, inclusi gli interessi, diverrà di proprietà del CIO senza ulteriore preavviso. 
 

42.  Suddivisione del surplus 

Qualsiasi surplus risultante dalla celebrazione dei Giochi sarà suddiviso come 
segue: 

a) venti per cento (20%) al CON; 

b) sessanta per cento (60%) da utilizzarsi a beneficio dello sport nel Paese Ospite, come potrà essere determinato dal COG previa consultazione con il CON; e 

c) venti per cento (20%) al CIO 

Al momento in cui il piano di Organizzazione Generale di cui alla Sezione 19 sarà sottoposto all'approvazione, il COG presenterà al Consiglio Esecutivo del CIO un elenco dei parametri finanziari che intende adottare per determinare l'ammontare di detto surplus. Per principio, le entrate assegnate al COG dal CIO, derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, dalle sponsorizzazioni, dalla vendita dei biglietti e da fonti similari, non verranno utilizzate per creare le infrastrutture. Dovesse il COG dare notizia al pubblico generale di un surplus maggiore di quello sottoposto all'esame del Consiglio Esecutivo del CIO, il surplus di cui si è data notizia al pubblico verrà utilizzato secondo quanto previsto nella presente Sezione. 
 

43. Reporting economico 

Oltre alle relazioni di cui alla Sezione 23 più sopra, il COG sottoporrà al CIO quanto di seguito indicato: 

a) Un estratto conto annuale vidimato da un commercialista indipendente accreditato; 
b) Dettagliati e costanti rendiconti gestionali preparati per la direzione del COG dal settore amministrativo del COG stesso; 

c) Tutti i rendiconti generati dai revisori interni 

Il COG fornirà qualsiasi altro dato al CIO e permetterà al CIO o ai suoi rappresentanti di accedere alle sue registrazioni, come potrebbe richiedere il CIO, al fine di verificare l1esattezza delle informazioni ricevute. Senza limitare la generalità di quanto sopra esposto, il CIO avrà il diritto di revisionare, o di far revisionare dai suoi rappresentanti, la contabilità della Città, del CON e del COG per gli aspetti relativi alla pianificazione, organizzazione allestimento dei Giochi. 
 

44. Biglietti d'ingresso, sistema di distribuzione 

lì sistema di distribuzione dei biglietti d'entrata a tutte le manifestazioni e i relativi prezzi saranno sottoposti alla previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO, che terrà conto del fabbisogno di biglietti nel Paese Ospite, non più tardi di due anni prima della Cerimonia di Apertura dei Giochi. La previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO sarà anche necessaria per quanto riguarda il numero di biglietti da distribuirsi al CIO, alle FI, ai Comitati Olimpici Nazionali, ai diffusori radio-televisivi, agli sponsors dell'Olimpiade, ai Fornitori e al resto della Famiglia Olimpica. Tale approvazione concernerà anche la distribuzione dei biglietti in tutto il mondo da parte dei Comitati Olimpici Internazionali o dei loro rappresentanti, la restituzione di biglietti, i cambi, le attività di raccolta e redistribuzione dei biglietti acquistati dai Comitati Olimpici Nazionali o dai sostenitori delle squadre nel momento in cui tali squadre siano eliminate, le modalità di pagamento per l'acquisto dei biglietti, e un sistema di collocazione di eventuali posti rimasti liberi in occasione delle gare. lì CIO avrà il diritto di pre-selezione nell'ambito delle proprie richieste di biglietti. li costo ditali biglietti sarà accreditato in funzione dei diritti spettanti al CIO coerentemente con quanto espresso nella Sezione 45 (d) più sotto. 
 

45. Propaganda, pubblicità, e altre attività di carattere commerciale nei luoghi Olimpici. 

La Città, il CON e il COG si accerteranno che quanto previsto dallo Statuto Olimpico relativamente alle attività di propaganda e di pubblicità sia strettamente osservato. Nessun luogo connesso allo svolgimento delle Olimpiadi, durante il periodo di svolgimento dei Giochi, sarà gravato da qualsivoglia franchigia, concessione o altro accordo di carattere commerciale che potesse essere in conflitto o causare una violazione di qualsiasi accordo stipulato dal CIO o dal COG. La Città, il CON e il COG intraprenderanno le azioni necessarie affinché nessuna  pubblicità o propaganda sia organizzata all'interno o all'esterno dei luoghi di ritrovo olimpici in modo tale da interporsi tra le telecamere televisive / gli spettatori e i luoghi in cui si stanno svolgendo i Giochi. Inoltre La Città, il CON, e il COG intraprenderanno le azioni necessarie per far si che nessuna pubblicità o propaganda sia effettuata nello spazio aereo al di sopra della Città' e le altre città che ospitino le gare Olimpiche durante il periodo di svolgimento dei Giochi. La Città non si farà coinvolgere in nessuna attività di marketing o commerciale e in nessun programma pubblicitario che abbia attinenza con i Giochi (o che con questi potrebbe essere messo in relazione) senza la previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. La Città, il CON e il COG intraprenderanno tutte le azioni necessarie per far si che non si verifichi violazione alcuna di questi obblighi. Si adegueranno, a questo proposito, a qualsivoglia direttiva venga data dal Consiglio Esecutivo del CIO. 
 

46. Programmi di Marketing 

a) Progetti di Marketing: tutti gli elementi concernenti il piano di marketing, inclusa qualsiasi proposta di emissione di monete, banconote o francobolli, correlata allo svolgimento dei Giochi, saranno sviluppati congiuntamente al CIO e saranno sottoposti al Consiglio Esecutivo del CIO per la sua approvazione prima dell'attuazione di qualsiasi aspetto di detto piano. 

b) Programma di Marketing di carattere singolo: non più tardi di tre mesi dopo l'istituzione del COG, il CON e il COG stipuleranno un accordo per un programma di marketing che contempli tutti i loro diritti di marketing e commerciali, che non sia gravato da alcuna opzione o concessione precedente, per il periodo che ha inizio con la data di stipula del presente Accordo, o una data, anche più tarda, che venga approvata dal Consiglio Esecutivo del CIO (in nessuna caso tale data dovrà essere posta più tardi di un giorno dopo la Cerimonia di Chiusura dei XIX Giochi Olimpici Invernali del 2002)  e terminerà il 31 Dicembre 2008. IL CON e il COG forniranno al Consiglio Esecutivo del CIO, per approvazione, una copia del Contratto da essi stipulato, conformemente a quanto espresso nella Sezione 7 più sopra esposta. La firma del CON garantirà che tutte le Federazioni del Paese Ospite saranno vincolate dagli obblighi del CON relativi alle attività di marketing. 
 

c) Per evitare attività di marketing nascosto: il CON e il COG prendono atto di quanto sia importante proteggere i diritti garantiti agli sponsor Olimpici e, a questo scopo, concordano nell'intraprendere le azioni necessarie, a proprie spese, incluse azioni legali ove necessario, per prevenire o troncare qualsiasi commercializzazione nascosta o non autorizzata dei marchi olimpici. Senza che questo limiti la generalità di quanto sopra esposto, la Città, il COG e il CON si assicureranno che non esistano nel Paese Ospite altri programmi di marketing, o pubblicitari  o promozionali le cui attività influiscano sui programmi di marketing relativi ai Giochi. Per esempio, si accerteranno che nessun programma di marketing, o pubblicitario o di carattere promozionale organizzato da uno o più enti privati nel Paese Ospite abbia come oggetto i Giochi o le squadre o l'anno dei Giochi, e che non abbia connessione alcuna con i Giochi, le squadre olimpiche o l'anno dell'Olimpiade. La Città si assicurerà che nessuna sponsorizzazione  o diritto di marketing identificabile con la Città o con qualsiasi sua agenzia o agente, di cui sia il partecipe o da cui sia rappresentata, o identificabile con i Giochi o con il periodo in cui si svolgerano, sia concesso senza la previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. 
d)  Percentuali sull’utile spettanti al CIO: conformemente ai paragrafi (e) e (f) più sotto esposti, il CIO riceveràà il cinque per cento (5%) del valore delle entrate relative a tutti i contratti connessi al piano di marketing, piano di marketing a “joint” singola, o relative allo sfruttamento commerciale dell’emblema della mascotte o delle opere grafiche rappresentanti i Giochi o in qualsivoglia modo ad essi connesse, incluse le entrate risultanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso e il valore di tutti i contratti stipulati per la fornitura di beni e servizi ad un prezzo inferiore a quallo di mercato, in cambio di o in connessione con qualsiasi diritto, commerciale, promozionale o altro che sia concesso e permesso, E’ dato per inteso che quanto sopra verrà applicato anche ai proventi spettanti al CON risultanti dal programma di marketing a “joint” singola. 

e) Programma Internazionale: in considerazione dell’importanza che per il movimento Olimpico riveste la sponsorizzazione Olimpica a lungo termine, la Città e il CON prendono atto e concordano che il CIO dia inizio e sviluppi un programma internazionale di marketing olimpico (il cosiddetto “Programma Internazionale”) relativo ai Giochi, che avrà la precedenza su tutti gli altri programmi di marketing, e la Città, il CON e il COG accettano di partecipare pienamente a detto programma internazionale, di riconoscere tutti i diritti, di ttemperare a tutti gli obblighi, come stabilito nel capitolo “Istruzioni del CIO sulle attività di Marketing”, allegato al presente Accordo come Appendice “G”. Quanto previsto nel Paragrafo “d” più sopra esposto non si applicherà alle categorie di servizi e di prodotti incluse nel e facenti parte del Programma Internazionale. 

Programma di conio di monete e banconote del Paese Ospite: i programmi…omissis…seguente il trimestre durante il quale avrà luogo la vendita delle monete e delle banconote, o durante il quale esse verranno poste in circolazione. Quanto previsto dal paragrafo (d) non sarà applicabile alle monete e alle banconote del Paese Ospite. 

g) Programma relativo a monete, banconote e medaglie del CIO: la Città il CON prendono ivi atto che al CIO spetta il diritto di introdurre programmi relativi al conio di monete, banconote e medaglie proprie, e confermano che nessuna obiezione verrà avanzata a tali programmi e a che tali monete, banconote e medaglie siano poste in vendita sul territorio del CON secondo gli stessi parametri e le stesse condizioni in cui vengono poste in vendita negli altri Paesi. Il CIO, il CON e il COG coopereranno attivamente per quanto riguarda i rispettivi programmi di conio di monete, banconote e medaglie. 

h) Identificazione  sullo  schermo:  qualsiasi  entrata  netta  (determinata conformemente agli accordi stipulati tra il CIO, il COG e gli sponsors/fornitori interessati) derivante dalla comparsa sugli schermi o da altre programmazioni televisive sarà spartita tra il CIO e il COG nella medesima proporzione in cui si spartiranno le entrate derivanti da contratti televisivi, come stabilito nel Paragrafo (b) della sezione 46 più sotto esposta. 

i) Pagamenti al netto di qualsiasi tassa: tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Città, del CON e del COG nei confronti del CIO  saranno al netto da ogni qualsivoglia tassa, dazio o imposta governativa di qualsiasi giurisdizione. 
 
 
 
 
 
 

VIII. DIFFUSIONE DEI GIOCHI MEDIANTE I MEZZI DI COMUNICAZIONE
 

47. Contratti con le reti radio-televisive 

Tutti gli accordi relativi alla diffusione radio televisiva dei Giochi saranno trattati e stipulati dal CIO. E' espressamente inteso che tutte le decisioni inerenti la conduzione degli accordi nonché i contenuti e le modalità di esecuzione di detti contratti, incluse le risorse di base, i servizi e altre esigenze che debbano essere fornite dal COG e/o dalla Rete ospite dei Giochi, restano di esclusiva competenza del Consiglio Esecutivo del CIO. 
Nessuna decisione relativa a tali contrattazioni può essere fata dal o in nome del COG senza la previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. Nessun accordo tra le Reti di Diffusione e il COG può essere stipulato senza la previa approvazione scritta del Consiglio Esecutivo del CIO. Senza che quanto segue limiti quanto sopra esposto, la Città e il CON richiederanno al COG di aderire all'Accordo sui Diritti Televisivi in vigore negli Stati Uniti, stipulato, con data 5 Marzo 1997, tra il CIO e la National Broadcasting Company, Inc. ("NBC") (l'Accordo") entro 30 giorni dall'istituzione del COG quale entità legalmente riconosciuta secondo le leggi in vigore nel Paese Ospite, con la conseguenza che tutti i termini e le condizioni dell'Accordo relativo al COG e tutti i diritti, gli obblighi, le garanzie, le istanze previste dall'Accordo saranno e diventeranno legalmente vincolanti per il COG, come se questo fosse parte dell'accordo. A questo proposito verrà richiesto al COG di firmare e trasmettere al CIO e alla NBC qualsiasi documento il CIO o la NBC possano richiedere per comprovare l'adesione del COG a tale accordo. Un elenco delle disposizioni più rilevanti contenute nell'Accordo è stata preventivamente consegnata dal CIO alla Città e al CON. Similmente, la Città e il CON richiederanno al COG di aderire mutatis mutandis a qualsivoglia ulteriore accordo che venga stipulato dal CIO, e avente pertinenza con i Giochi. 

a) lì CIO concorda di assegnare al COG il quarantanove per cento (49%) delle entrate nette risultanti dagli accordi relativi alla diffusione radiotelevisiva dei Giochi. Per "entrate nette" si intende l'importo effettivamente percepito in seguito a tali accordi, dopo la deduzione di tutte le spese. Previa approvazione da parte del CIO, il COG può devolvere a terzi la cifra assegnatagli dal CIO. lì COG sarà a tutti gli effetti responsabile di fornire ogni garanzia rispetto a ciò. 

b) La donazione o l'assegnazione al COG delle entrate relative alle trasmissioni  radio-televisive sarà intesa, inter alia, per coprire i costi per la fornitura di tutti gli apparati tecnici di base da utilizzarsi da parte  dei media, come più dettagliatamente descritto nella Sezione 47 più sotto. 
 

c) Dovesse qualsivoglia cambiamento verificarsi nella distribuzione all'interno della Famiglia Olimpica delle entrate relative alla diffusione radio-televisiva, conseguente a norme legislative entrate in vigore dopo la data di stipula del presente Accordo, o conseguente ad un Accordo stipulato dal CIO, in quanto reputato dal CIO di interesse per il Movimento Olimpico1 allora si terrà conto dell'ammontare ditale variazione prima di determinare l'importo da devolvere o assegnare in conformità a quanto previsto nel Paragrafo (b). 
 

48. Strutture e servizi per le reti radio-televisive 

La Città, il CON e il COG prendono atto e accettano l'importanza di garantire la massima qualità di diffusione in rete dei Giochi1 e la maggior audience possibile a livello mondiale. 

a) Sarà  responsabilità  del  COG  rendere  disponibile,  a  proprie  spese, l'Organizzazione Radio-Televisiva del paese Ospite, la quale procurerà le strutture, i servizi e quant'altro si renda necessario per la diffusione in rete, elettronica e radio-televisiva, dei Giochi, come stabilito nel capitolo "Guida ai media del CIO", allegata al presente Accordo come Appendice "E". 

b) Tutte le sopra menzionate strutture, servizi e altro che sia necessario alle reti radio-televisive sarà fornito a titolo gratuito dal COG, se non diversamente specificato nel capitolo "Guida ai media del CIO". In questo caso i prezzi 
saranno esposti in apposito documento (Rate Card) soggetta alla previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO come dettagliatamente spiegato nella Sezione 49 più sotto. 

c) Tutti i Contratti stipulati tra il COG e la Rete di Diffusione Nazionale del Paese Ospite, cosi come i Contratti tra il COG e/o la Rete di Diffusione Nazionale del Paese Ospite e/o la/le Società di telecomunicazione e/o le organizzazioni televisive, relativamente a qualsiasi servizio o struttura che comporti costi a carico dei media, che non siano espressamente trattati nella sopra menzionata Rate Card, saranno sottoposti al Consiglio Esecutivo del CIO per approvazione. 

d) Tutte le sigle televisive internazionali (inclusi suoni e immagini) prodotto da, o in nome della, Rete di Diffusione Nazionale del Paese Ospite saranno protette con i diritti d'autore in nome del CIO, e note su tali diritti saranno inserite a richiesta del CIO ma saranno, come minimo, proiettate con evidenza all'inizio e alla fine di ogni quotidiana programmazione di ogni evento sportivo, insieme con altre note che il Consiglio Esecutivo del CIO potrebbe richiedere. 

e) Una copia completa di tali sigle, di qualità altamente professionale e nel formato richiesto dal CIO, accompagnata da una completa registrazione informatica dotata di codici, sarà trasmessa dal COG al CIO, gratuitamente, non più tardi di un mese dopo la conclusione dei Giochi. Il COG fornirà al CIO, gratuitamente, giornalmente durante il periodo di svolgimento dei Giochi, una copia dei nastri contenenti i sommari giornalieri principali, prodotti con alti standard qualitativi, e nel formato elettronico scelto dal CIO. 
 

49.  Strutture e servizi per il Servizio Stampa 

a) Il COG si farà carico di rendere disponibile, a sue proprie spese, le strutture i servizi e quant'altro possa essere necessario per le attività redazionali e fotografiche della stampa presente ai Giochi, come stabilito nel capitolo "Guida del CIO sui Media", allegata al presente Accordo come Appendice "E". 

b) Dette strutture, servizi e quant'altro possa essere necessario per le attività redazionali e fotografiche del servizio stampa sarà fornito a titolo gratuito dal COG, a meno che diversamente ed espressamente specificato nella "Guida CIO sui media". In questo ultimo caso, i prezzi saranno indicati in apposito documento (Rate Card), soggetto alla previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO, come indicato più dettagliatamente nella Sezione 49 più sotto. 

c) I servizi giornalistici, in formato che dovrà essere determinato dal Consiglio Esecutivo del CIO, saranno dal COG messi a disposizione per la diffusione, e trasmessi alle agenzie internazionali riconosciute dal CIO, a spese del COG. Tale servizio sarà anche messo a disposizione dei media accreditati e di altre persone designate dal Consiglio Esecutivo del CIO, senza costi aggiuntivi. 

50. Prezzi della Carta delle Tariffe 

I prezzi indicati nella Rate Card, di cui al paragrafo (b) delle Sezioni 47 e 48 più sopra esposte, a causa dell'importanza che la diffusione a livello mondiale dei Giochi riveste, saranno tenuti bassi quanto più possibile e non dovranno necessariamente essere equivalenti alla piena copertura delle spese sostenute dal COG. 
Tali prezzi saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO e, in mancanza di un Accordo tra il Consiglio Esecutivo del CIO e il COG, relativamente appunto a tali prezzi, essi verranno definiti dal Consiglio Esecutivo del CIO. Se, per una qualsiasi ragione, gli importi addebitati per la realizzazione dei servizi, saranno maggiori dei prezzi stabiliti dal Consiglio Esecutivo del CIO, l'eccedenza sarà completamente coperta dal COG. 

51.  Internet 

Tutti gli accordi relativi alla diffusione via Internet dei Giochi saranno negoziati e stipulati dal CIO. Il CIO può accettare che il COG sia provvisto di un suo proprio sito in rete, previo mutuo accordo tra il CIO e il COG sui contenuti ditale sito, e sulla condivisione delle entrate risultanti da esso. 
 

52. Altre forme di diffusione tramite Media 

lì CIO deterrà il diritto di stipulare Contratti connessi ai Giochi, relativamente a tutte le possibili forme di comunicazione di massa, incluse le forme multimediali o interattive, esistenti ora e da ora in avanti. 
 
 
 
 

IX. OBBLIGHI DIVERSI 
 
 

53. Tecnologia informatica

a) Secondo quanto stabilito nel paragrafo (d) più sotto, il COG svilupperà, controllerà. e renderà operativa la tecnologia informatica (inclusi i sistemi informatici e il computo dei tempi e dei punteggi), quale può essere richiesta dal Consiglio Esecutivo del CIO per generare e diffondere informazioni relative ai Giochi e a tutte le gare sportive, a tutti coloro che lo richiedano, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Esecutivo del CIO. 

b) Il COG presenterà le sue proposte relativamente a detta tecnologia informatica al Consiglio Esecutivo del CIO per ottenerne l'approvazione, non più tardi di tre anni prima della Cerimonia di Apertura dei Giochi. 
c) Il COG si atterrà ai termini e alle condizioni indicate più oltre nel capitolo "Indicazioni del CIO per le tecnologie informatiche", allegato al presente Accordo come appendice "H". 

d) Il consiglio Esecutivo del CIO si riserva il diritto di designare il fornitore / i fornitori che dovranno predisporre  la  tecnologia  informatica  relativamente all'organizzazione e all'allestimento dei Giochi, e il COG ottempererà ai propri impegni nei confronti ditali fornitori come previsto dal presente Accordo. 

e) Il COG coadiuverà il CIO e i comitati organizzativi futuri per quanto riguarda lo sviluppo di detta tecnologia informatica. Il COG trasferirà o renderà comunque disponibili, a proprie spese, a beneficio del CIO, dei futuri comitati organizzativi, e di terzi che siano autorizzati dal CIO, tutti i software, tutti i relativi codici e la documentazione prodotta in occasione dei Giochi, come più specificatamente descritto nel capitolo "Indicazioni del CIO per le tecnologie informatiche" più sopra citato (paragrafo "c"). A questo proposito il COG si assicurerà che qualsiasi accordo, da esso stipulato per i suddetti scopi, rispetti pienamente gli obblighi del COG nei confronti del CIO, dei futuri comitati organizzativi e di terzi eventualmente autorizzati dal CIO, e su questi obblighi non gravi in alcun modo. 
 

54. Rendiconti dal COG al CIO dopo la conclusione dei Giochi 

Alla conclusione dei Giochi, il COG pubblicherà la relazione citata nello Statuto Olimpico almeno in lingua francese e inglese. lì COG sottoporrà all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO un dettagliato elenco dei contenuti della relazione, e sottoporrà al Consiglio Esecutivo del CIO le bozze di quanto contenuto in detta relazione prima che essa venga stampata, e concederà al Consiglio Esecutivo del CIO non meno di sessanta (60) giorni per esaminarne i contenuti così da potere dare il nulla osta alla pubblicazione. Dopo la pubblicazione, il COG trasmetterà gratuitamente. cinquecento (500) copie 'della relazione al CIO, o a chi da esso affidato. lì COG trasmetterà anche una copia, a titolo gratuito, a ciascuno dei Comitati Olimpici Internazionali e alle FI che hanno preso parte i Giochi, in una delle lingue in cui la relazione è stata pubblicata, a seconda di quanto richiesto da detti destinatari. Inoltre il COG fornirà al CIO per i suoi archivi, a titolo gratuito, una copia della relazione in formato elettronico quale sarà prescelto dal CIO. Al fine di adempiere alla liquidazione del COG secondo quanto stabilito nello Statuto Olimpico, il COG predisporrà e sottoporrà al Consiglio Esecutivo del CIO una relazione finale, redatta in lingua inglese e francese, relativamente alle sue operazioni inerenti tale liquidazione, includendo i bilanci controllati. 
 

X. ROTTURA DELL'ACCORDO

55. Rottura dell'Accordo

a) Il Consiglio Esecutivo del CIO avrà il diritto di invalidare il presente Accordo e di negare lo svolgimento dei Giochi nella Città in caso che:

i       il Paese Ospite in qualsiasi momento, sia prima della Cerimonia di Apertura che durante lo svolgimento dei Giochi si trovi in stato di guerra, di disordini civili o in una situazione che sia ufficialmente riconosciuta come di belligeranza, o nel caso che il Consiglio Esecutivo del CIO abbia fondati motivi di ritenere che l'inc6lumità dei partecipanti ai Giochi sia minacciata e messa a repentaglio;

ii      la Convenzione con il Governo del paese Ospite (secondo quanto previsto nella Sezione 3 del presente Accordo) non sia rispettata;

iii     sussista la violazione da parte della Città, del CON e del COG di qualsiasi impegno materiale previsto dal presente Accordo, dallo Statuto Olimpico o dalla Legge vigente.

b) Dovesse il Consiglio Esecutivo del CIO avere intenzione di invalidare il presente Accordo e cambiare la locazione per lo svolgimento dei Giochi, dovrà, dopo aver accertato che non ci sia necessità di interventi urgenti, procedere come di seguito indicato:

I.     se il Consiglio Esecutivo del CIO determina che qualcuna delle dette clausole è stata o sta per essere violata dal Governo della Nazione Ospite, dalla Città, dal CON o dal COG, avrà il diritto di convocare in giudizio la Città, il CON o il COG, congiuntamente e/o individualmente, dandone comunicazione per lettera raccomandata o per telefax (inviandone copia per lettera raccomandata) o tramite corriere speciale, con conferma di ricevuta, e avrà il diritto di convocare ciascuna o tutte le parti affinché facciano o facciano fare atto di riparazione alla violazione o alle violazioni specificate dal Consiglio Esecutivo del CIO entro sessanta (60) giorni dalla data della notifica; tuttavia se alla data in cui il CIO invia la notifica mancano meno di centoventi (120) giorni alla data stabilita per la Cerimonia di Apertura dei Giochi, il limite sopra menzionato di sessanta (60) giorni sarà ridotto al numero di giorni corrispondente alla metà dei giorni che intercorrono tra la spedizione della notifica e la data della Cerimonia di Apertura dei Giochi; inoltre

II. se, a seguito di una notifica quale prevista in conformità al paragrafo (i) di cui sopra, non è stato posto rimedio alla violazione o alle violazioni accertate dal Consiglio Esecutivo del CIO, in modo tale da essere soddisfacente per il Consiglio Esecutivo del CIO entro il termine di tempo stabilito nel paragrafo (i) il Consiglio Esecutivo del CIO avrà allora il diritto di togliere immediatamente i Giochi alla Città, al CON e al COG senza ulteriore preavviso, e di invalidare il presente Accordo con decorrenza immediata, senza che con questo venga meno il diritto del CIO di denunciare ogni e tutti i danni subiti.

In caso di annullamento dei Giochi o di annullamento del presente Accordo da parte del Consiglio Esecutivo del CIO per qualsivoglia motivo, la Città, il CON e il COG ivi rinunciano a qualsivoglia pretesa o diritto di indennizzo, risarcimento di danni, o altro tipo di compensazione e ivi accettano di esentare il CIO, i suoi ufficiali, i suoi membri, i suoi direttori, i suoi dipendenti, i suoi consulenti, i suoi agenti e altri suoi rappresentanti da pretese da parte di terzi, da azioni e sentenze che abbiano attinenza con l'annullamento dei Giochi o con l'annullamento del presente Accordo. E' responsabilità del COG informare tutte le parti interessate di quanto stabilito nella presente sezione.
 

XI. MISCELLANEA

56. Osservanza delle Appendici

In aggiunta alle Appendici di cui si è già trattato la Città, il CON e il COG si atterranno ai termini e alle condizioni indicati nei capitoli "Indicazioni relative alla Commissione medica del CIO", "Indicazioni relative alle Assicurazioni", e "Indicazioni relative al Protocollo Olimpico, e Miscellanea", allegate al presente accordo rispettivamente come Appendice "I", "J" e "K".

57. Danni

lì Consiglio Esecutivo del CIO può determinare che una inadempienza possa essere sanata tramite il pagamento dei danni e avrà il diritto di trattenere un importo, a questo scopo sufficiente, da ogni pagamento dovuto o assegnato da farsi al COG. In tal caso, se il COG contesta l'inoltro ditali deduzioni, il COG avrà il compito di dimostrare che tale importo non è adeguato alle circostanze verificatesi.
 

58. Deleghe del CIO

lì Consiglio Esecutivo del CIO può delegare, a propria discrezione, per l'implementazione del presente Accordo, persona o persone che possono essere designate di volta in volta.

59. Assegnazioni da parte della Città, del CON e del COG

La Città il CON o il COG non attribuiranno alcun obbligo né alcun diritto che abbiano attinenza con il presente Accordo e con lo Statuto Olimpico, senza averne ottenuto previa autorizzazione da parte del Consiglio Esecutivo del CIO.
 

60. Imprevisti e difficoltà

Dovesse una qualsivoglia clausola di questo Accordo causare eccessiva difficoltà al COG, che non sia stata prevista alla data dell'esecuzione del medesimo, il COG può richiedere al Consiglio Esecutivo del CIO di considerare variazioni adeguate alle circostanze, dato per certo che tali variazioni non siano a danno dei Giochi o del CIO, dato per certo, inoltre, che tali variazioni saranno a discrezione del Consiglio Esecutivo del CIO.