Eccovi una copia del contratto
capestro, predisposto dal CIO di Samaranch e stipulato da Castellani
(allora sindaco di Torino, oggi presidente del Comitato Organizzatore)
a Seoul il 19 giugno del 1999. Terzo firmatario Gianni Petrucci,
presidente del CONI (e ora membro del Comitato Organizzatore). Leggetelo,
è illuminante sui rapporti di forza in gioco, e vedrete chi è
veramente il capo della situazione...
Ci limitiamo a dire, per
ora, che sussiste un grosso vizio legale di fondo: Castellani, in
rappresentanza della Città e incredibilmente, di riflesso, del Governo
italiano, ha firmato un accordo di importanza economica e sociale
"da terremoto" senza che i membri del consiglio comunale di Torino ne conoscessero
- come doveroso e giuridico - le clausole: è dimostrato come gli
allora rappresentanti cittadini mai avessero letto a fondo
i dossier presentati da Torino 2006 ed è certo che nessuno dei
consiglieri si fosse preso la briga di leggere tutte le pagine di contratto:
a questo punto, con quale conoscenza i consiglieri comunali diedero mandato
a Castellani di firmare un simile capestro? Con nessuna.
P.S. I Il contratto
originale è in lingua inglese, questa è la scansione di
una traduzione.
P.S. II Le parti eventualmente
in colore diverso, più grandi, in grassetto... sottolineate sono
rese così da noi ma il testo è intatto.
P.S. III Alcuni punti a
causa della scansione potrebbero essere incompleti (lì sarà
segnato, dove possibile, omissis, poi rimedieremo). Se trovate degli errori
grammaticali please ditecelo.
P.S. IV La sigla COG indica
l'attuale Toroc (Comitato Organizzatore).
ACCORDO CON LA CITTÀ OSPITE
PER I XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
DELL'ANNO 2006
I. PRINCIPI
1. Organizzazione dei Giochi
2. Carta Olimpica d'identità
/ Autorizzazione ed entrata nel Paese Ospite
3. Convenzione con il Governo
del Paese Ospite
4. Evoluzione dei contenuti
delle istruzioni e altre direttive
5. Valore nullo di precedenti
accordi
6. Creazione del Comitato.Organizzativo
dei Giochi
7. Obblighi individuali
e collettivi della Città, del CON e del COG
8. Diritti e benefici accordati
dal CIO al COG e al CON
9. Accordi finanziari tra
la Città e/o il CON e/o il COG
10. Indennità e rinuncia
alle rivendicazioni contro il CIO
11. Istanze1 Garanzie e
Convenzioni vincolanti
12. Responsabilità
relative all'organizzazione della Sessione del CIO e altri incontri
Il. PRINCIPI RELATIVI
ALL'ORGANIZZAZIONE
13.11 COG quale parte del
presente Accordo
14. Impegni e attività
non compatibili
15. Promozione dello spirito
Olimpico e dei Giochi
16.Validità degli
accordi
17. Trasporti
18. Protezione ambientale
19. Piano del COG per l'organizzazione
generale
20. Sicurezza
21. Servizi medico-sanitari
22. Formalità per
l'ammissione di personale e beni particolari
23. Relazioni del COG sull'avanzamento
lavori
24. Commissione di Coordinamento
25. Reciproca assistenza
tra CIO e COG
III. ORGANIZZAZIONE DEGLI
ALLOGGIAMENTI
26. Il Villaggio Olimpico
27.Allggiamenti per i media
28.Alloggiamenti per la
Famiglia Olimpica
29.Alloggiamenti per gli
spettatori
30. Controllo dei prezzi
in generale
IV. ORGANIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA SPORTIVO
31. Programma sportivo
32. Richieste tecniche minime
per ciascuna specialità sportiva
33. Luoghi dell'Olimpiade
V. ORGANiZZAZiONE
DEL PROGRAMMA CULTURALE
34. Programma culturale
VI. CERIMONIE. FIAMMA
OLIMPICA, STAFFETTA PER LA FIACCOLA
35.Ambientazione delle cerimonie
36. Fiamma Olimpica e staffetta
per la fiaccola
37. Svolgimento delle cerimonie
VII. OBBLIGHI Dl CARATTERE
FINANZIARIO E COMMERCIALE
38. Diritti esclusivi del
CIO sui Giochi; cessione dei diritti alla Città a particolari condizioni
39. Protezione legale del
Simbolo Olimpico, dell'Emblema e della/e mascottes
40. Diritti di proprietà
su opere artistiche o intellettuali
41.Depositi a titolo cauzionale
42. Suddivisione del surplus
43. Reporting economico
44. Biglietti d'ingresso,
sistema di distribuzione
45. Propaganda, pubblicità
e altre attività di carattere commerciale nei luoghi Olimpici
46. Programmi di marketing
VIII. DIFFUSIONE DEI GIOCHI
MEDIANTE I MEZZI Dl COMUNICAZIONE
47.Accordi con le reti radio-televisive
48. Strutture e servizi
per le reti radio-televisive
49. Strutture e servizi
per il servizio stampa
50. Prezzi della Carta delle
Tariffe
51. Internet
52.Altre forme di diffusione
tramite i media
IX. OBBLIGHI DIVERSI
53.TecnoIogia informatica
54.Rendiconti al CIO da
parte del COG alla conclusione dei Giochi
X. ROTTURA DELL'ACCORDO
55. Rottura dell'Accordo
XI. MISCELLANEA
56.Osservanza delle appendici
57. Danni
58. Deleghe del CIO
59.Assegnazioni da parte
della Città, del CON e del COG
60. Imprevisti e difficoltà
61.Rapporti tra le parti
62. Legge vigente e risoluzione
delle dispute; rinuncia all'immunità
63. Lo Statuto Olimpico
64.Vaìore prioritario
dell'Accordo
65.Autorizzazione ai firmatari
66.Titoli
67. Appendici
APPENDICI
APPENDICE "A":
Introduzione del CIO sulle
competizioni sportive e guida alle autorizzazioni
APPENDICE "B"
Istruzioni del CIO sull'organizzazione
degli incontri
APPENDICE "C"
Clausole relative al sistema
dei trasporti per la Famiglia Olimpica
APPENDICE "D"
Istruzioni del CIO sul Villaggio
Olimpico ed esigenze dei Comitati Olimpici Nazionali
APPENDICE "E"
Guida CIO ai mezzi di informazione
APPENDICE "F"
Istruzioni del CIO sugli
alloggiamenti
APPENDICE "G"
Istruzioni del CIO sulle
attività di marketing
APPENDICE "H"
Istruzioni del CIO sui sistemi
informatici
APPENDICE "I"
Clausole relative alla Commissione
Medica del ClO
APPENDlCE "J"
Clausole relative alle coperture
assicurative
APPENDICE "K"
Clausole relative il protocollo
olimpico e miscellanea
ACCORDO CON LA CITTÀ
OSPITE
PER I XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI
Stilato a Seoul -
Corea - il Giugno 1999
Tra: Il COMITATO OLIMPICO
INTERNAZIONALE da qui in avanti rappresentato dal Sig. Juan Antonio SAMARANCH
e dal Sig. Marc HODLER, debitamente autorizzati (d'ora in avanti denominato
"CIO")
e: la CITTÀ' DI
da qui in avanti rappresentata
da
e da debitamente autorizzati
(d'ora in avanti denominata
la "Città")
e IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
da qui in avanti rappresentato
da
e da , debitamente
autorizzati
(d'ora in avanti denominato
"CON")
PREMESSE
POICHÉ il CIO dirige
il Movimento Olimpico, e i Giochi Olimpici sono di sua esclusiva proprietà,
ed esso ne possiede tutti i diritti, in particolare, e senza esclusione
alcuna, i diritti relativi all'organizzazione di detti Giochi, il loro
sfruttamento, la diffusione radio-televisiva e la riproduzione effettuata
con qualsivoglia mezzo;
POICHÉ la Città
e il CON hanno richiesto al CIO di tenere presente la loro richiesta di
ospitare i XX Giochi Olimpici Invernali (d'ora in avanti denominati i "Giochi");
POICHÉ il CIO, nel
corso della sua 109a. Sessione tenutasi a Seoul ha attentamente esaminato
l'istanza della Città e del CON, unitamente alle istanze delle altre
città candidate, e ha considerato i commenti e i consigli della
Commissione per la Valutazione delle Città candidate, la quale Commissione
comprende rappresentanti del CIO, delle Federazioni Internazionali (d'ora
in avanti denominate "FI"), dei Comitati Olimpici nazionali, e delle Commissioni
Atletiche, nonché di specialisti il cui parere può essere
prezioso;
POICHÉ il CIO ha riesaminato
la storia e l'esperienza legate ai passati Giochi Olimpici, prendendone
nota, e specialmente ha fatto assegnamento sul desiderio della Città
e del CON di fare parte della storia e della tradizione Olimpica ospitando
i Giochi;
POICHÉ il CIO ha specialmente
fatto assegnamento sull'accordo solenne da parte
del Governo (d'ora in avanti
denominato il "Governo") dello Stato in cui la Città e il CON hanno
sede (d'ora in avanti denominato il "Paese Ospite") di rispettare lo
Statuto Olimpico;
POICHÉ il CIO ha preso
in considerazione e ha fatto specialmente assegnamento sull'impegno assunto
dalla Città e dal CON di allestire i Giochi in piena conformità
con le clausole previste dallo Statuto olimpico e dal presente Accordo;
POICHÉ è desiderio
sia del CIO, che della Città e del CON che i Giochi siano organizzati
nel miglior modo possibile e che abbiano luogo nelle migliori condizioni
possibili a beneficio degli atleti olimpionici di tutto il mondo;
POICHÉ è reciproco
desiderio del CIO, della Città e del CON che contribuiscano al futuro
sviluppo del Movimento Olimpico in tutto il mondo;
POICHÉ, contribuendo
alla storia dei Giochi Olimpici, la Città e il CON comprendono l'importanza
di presentare i Giochi utilizzando tecnologie e strutture che nel momento
in cui i Giochi sono organizzati rappresentino "lo stato dell'arte";
POICHE' la Città e
il CON prendono atto e accettano che l'importanza dei Giochi costituisca
parte dell'interesse a lunga scadenza, nonché l'obiettivo di promuovere
e rafforzare il Movimento Olimpico;
POICHÉ la Città
e il CON prendono atto della e concordano sull'importanza di assicurare
la massima diffusione possibile dei Giochi tramite i mezzi di comunicazione
e di ottenere la massima audience possibile;
POICHÉ la Città
e il CON conoscono della decisione del CIO, e coadiuveranno il CIO a conservare
nel Museo Olimpico e nel Centro Studi una completa ed esaustiva documentazione
sui Giochi, tramite la raccolta di oggetti e materiali relativi alla pianificazione,
organizzazione e allestimento dei Giochi stessi;
POICHÉ la Città
e il CON prendono atto e concordano che la preoccupazione per la salvaguardia
ambientale costituisce un importante aspetto delle loro attività
e si impegnano a consultarsi con il CIO su problemi di carattere
ambientale, oltre che conformarsi alle vigenti leggi e regolamentazioni;
POICHÉ, confidando
in quanto sopra esposto, il CIO ha votato per eleggere la Città
come Città Ospite dei Giochi e ha designato il CON quale Comitato
Nazionale Olimpico per i Giochi;
POICHÉ le parti accettano
che le premesse di cui sopra costituiscano parte integrante del presente
Accordo
ORA, DUNQUE, IN CONSIDERAZIONE
DI QUANTO SOPRA ESPOSTO
LE PARTI IVI CONCORDANO
SU QUANTO SEGUE:
I. PRINCIPI Dl BASE
1. Organizzazione dei Giochi
Il CIO affida l'organizzazione
dei Giochi alla città e al CON che si impegneranno, unitamente e
individualmente, ad adempiere ai loro obblighi conformemente con quanto
previsto dallo Statuto Olimpico e dal presente Accordo, inclusi, senza
limitazione alcuna, tutti i punti menzionati in appendice a questo Accordo
medesimo: tali punti, per maggiore chiarezza, vengono considerati parte
integrante dell'Accordo.
2. Carta Olimpica d'Identità
/ Autorizzazione ed entrata nel Paese Ospite
La Carta Olimpica d'ldentità/Autorizzazione
olimpica viene rilasciata dal CIO alle persone accreditate in conformità
con i termini e le condizioni esposte nel Capitolo "Introduzione del CIO
relativamente alle competizioni sportive e guida alle autorizzazioni" accluso
al presente Accordo quale Appendice "A". Detta Carta Olimpica d'ldentità/Autorizzazione,
qualora presentata unitamente al passaporto (o altro documento equivalente)
che certifichi l'identità del portatore, costituisce documento di
garanzia per entrare nel Paese Ospite.
3. Convenzione con il Governo
del Paese Ospite
La Città e il CON,
avendo presentato, unitamente alla loro candidatura, la dichiarazione solenne
del Governo del Paese Ospite di rispettare quanto previsto dallo Statuto
Olimpico, incluso il libero accesso nel Paese Ospite medesimo di tutte
le persone autorizzate sulla base del passaporto o di documento ad esso
equivalente, e sulla base della Carta Olimpica d'identità/Autorizzazione,
menzionata nello Statuto Olimpico, ivi confermano tale dichiarazione e
garantiscono di essere stati autorizzati dal Governo del Paese Ospite ad
allegare tale dichiarazione all'accordo, quale parte integrante dell'Accordo
stesso.
4. Evoluzione dei contenuti
delle Istruzioni e altre direttive
La Città e il CON
prendono atto che mentre contenuti delle istruzioni e altre direttive
che sono contemplate in questo Accordo (incluse le appendici) rappresentano
l'attuale posizione del CIO riguardo a tali argomenti, tuttavia questo
materiale può evolversi e modificarsi, conseguentemente a cambiamenti
di carattere tecnologico o altro, alcuni dei quali possono essere al di
là del controllo dei referenti di questo Accordo. Il CIO si riserva
il diritto di emendare tali istruzioni e ulteriori direttive. Sarà
responsabilità della Città e del CON adattare tali emendamenti
facendo si che i Giochi vengano organizzati nel miglior modo possibile.
Tuttavia, dovesse qualsiasi
di questi emendamenti comportare conseguenze negative sugli impegni finanziari
o di altro genere, assunti dalla Città e dal CON, questi ne dovranno
dare notifica al CIO, documentando tali effetti negativi. lì CIO
a questo punto negozierà con la Città e con il CON, a seconda
del caso, così da gestire tali effetti in maniera soddisfacente
per le parti.
5. Valore nullo di precedenti
accordi
Subordinatamente alla Sezione
il. di cui più sotto, la Città e il CON ivi dichiarano e
concordano che ogni iniziativa o accordo concluso, approvato o accettato
da ciascuno di essi o dal Comitato per la Candidatura della Città,
precedentemente alla conclusione di questo Accordo e avente qualsivoglia
connessione con i Giochi dovrà, conformemente alla applicazione
e implementazione di questo Accordo1 essere considerato nullo, non valido,
e completamente ineffettivo, a meno che non sia approvato per iscritto
dal Consiglio Esecutivo del CIO. La Città e il CON saranno congiuntamente
e individualmente responsabili di tutti i danni, diretti e indiretti1 che
possano risultare dalla violazione di questa clausola.
6. Creazione
del Comitato Organizzativo dei Giochi
La Città e il.CON,
non più tardi di otto mesi dopo la stipula di questo accordo, creeranno
in forma tale da garantirne la personalità giuridica, un 'Comitato
Organizzatore:dei Giochi (d'ora in avanti denominato COG. Tutti gli accordi
e i documenti relativi alla costituzione e all'esistenza del COG saranno
sottoposti al Consiglio Esecutivo del CIO per l'approvazione.
Tra i membri del Consiglio
Direttivo e del Comitato Esecutivo del COG saranno inclusi il membro o
i membri del CIO del Paese Ospite, il Presidente e il Segretario Generale
del CON e almeno un membro nominato dalla Città a rappresentarla.
7. Obblighi individuali
e collettivi della Città, del CON e del COG
La Città, il CON e
il COG saranno congiuntamente e singolarmente responsabili per tutti
gli impegni individualmente o collettivamente
assunti, concernenti l'organizzazione e l'allestimento dei Giochi,
inclusi tutti gli obblighi derivanti da questo Accordo, fatta eccezione
per le responsabilità di carattere finanziario inerenti l'organizzazione
e l'allestimento dei Giochi, che saranno interamente di pertinenza, congiuntamente
e individualmente, della Città e del COG.
8. Diritti e
Benefici accordati dal CIO al COG e al CON
Dato per assunto che la Città,
il CON e il COG, ottemperino agli obblighi di loro competenza indicati
in questo Accordo, al fine di aiutare la Città, il CON e il COG
nell'organizzazione dei Giochi come previsto da questo Accordo, il CIO
ivi conviene che:
a) Garantirà o assegnerà
al COG un importo pari al quarantanove per cento (49%)
delle entrate nette derivanti
da accordi relativi alla diffusione televisiva e radiofonica dei Giochi,
come previsto nel Paragrafo (b) della Sezione 47 del presente Accordo.
b) Garantirà o assegnerà
al COG un importo pari al quarantanove per cento (49%) delle entrate nette
derivanti da accordi stipulati con le reti Internet, direttamente correlate
ai Giochi, accordi che siano stipulati dal o per conto del CIO, come previsto
nella sezione 51 del presente Accordo.
c) Il CIO garantirà
al COG una quota dei proventi risultanti dal programma di Marketing Olimpico
Internazionale (il "programma Internazionale") come previsto nel Paragrafo
(e) della sezione 46 del presente Accordo.
d) ll COG avrà il
diritto di utilizzare il simbolo olimpico in uno speciale emblema dei Giochi
("l'Emb1ema") e/o mascotte ("la Mascotte") che deve essere designato/a
dal COG e sottoposta all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO
come previsto dal Paragrafo (b) della Sezione 38. Il COG sarà autorizzato
a utilizzare l'Emblema e la Mascotte nell'ambito delle operazioni di marketing
e di altre iniziative approvate dal Consiglio Esecutivo del CIO, come previsto
dal presente Accordo. :Il COG potrà trattenere il novantacinque
per cento (95%) delle entrate lorde (siano esse in denaro contante, beni
o servizi) derivanti dall'utilizzo dell'emblema e della Mascotte, come
previsto nel Paragrafo (d) della Sezione 46 del presente Accordo.
e) Il COG potrà trattenere
il novantacinque per cento (95%) dei proventi derivanti da qualsiasi forma
di vendita dei biglietti peri Giochi, come previsto nel Paragrafo (d) della
sezione 46 del presente Accordo..
f) lì COG avrà
il diritto di trattenere una quota dei proventi derivanti dalla produzione
di monete e banconote emesse in occasione dei Giochi Olimpici, come previsto
nei Paragrafi (f) e (g) della Sezione 46 del presente Accordo.
g) Il CIO accorderà
al COG il quarantanove per cento (49%) del netto dei compensi derivanti
dai passaggi su schermi e televisioni, come previsto nel Paragrafo (h)
della Sezione 46 del presente Accordo,
h) lì CIO contribuirà,
assumendolo dai precedenti Giochi, al trasferimento tecnologico di computers
e di altri software connessi all'organizzazione dei Giochi e si assicurerà
che il COG sia provvisto di informazioni relativamente ai precedenti Giochi
Olimpici, cosicché il COG medesimo possa beneficiare dell'esperienza
maturati nel corso di detti Giochi.
i) lì CIO garantirà
al COG il supporto di una Commissione di Coordinamento, composta dai rappresentanti
del CIO, delle FI, dei Comitati Olimpici Nazionali, dei Comitati Organizzativi
dei precedenti Giochi Olimpici, atleti, e altri, e organizzerà costanti
incontri con il COG medesimo.
j) Qualora al COG venisse
richiesto da parte del CIO di produrre una pellicola ufficiale sui Giochi,
il COG e/o il CON avranno il diritto di trattenere una quota dei proventi
risultanti dallo sfruttamento ditale pellicola per i quattro anni successivi
allo svolgimento dei Giochi e
k) Il CIO accetta che il
COG e il CON trattengano l'ottanta per cento (80%) di ogni ulteriore provento
risultante dalla celebrazione dei Giochi, da dividersi tra loro, come previsto
nella Sezione 42 di questo accordo.
I diritti e i benefici concessi
dal CIO conformemente a questo Accordo scadranno novanta giorni dopo la
conclusione dei Giochi.
Tutti i diritti e i benefici
non espressamente concessi dal CIO alla Città, al Con e al COG sono
riservati al CIO medesimo.
9. Accordi Finanziari
tra la Città e/o il CON e/o il COG
Tutti gli accordi intercorsi
tra la Città e/o il Con e /o il COG relativi a oppure aventi effetto
sulle loro responsabilità finanziarie relativamente ai Giochi, incluse
le modalità in cui le parti si spartiranno ogni compenso, entrata
o perdita correlata ai Giochi, saranno sottoposti all'approvazione del
Consiglio Esecutivo del CIO.
In particolare il totale
dei proventi spettanti al CON durante il periodo di validità del
presente Accordo, inclusa la quota del CON derivante dalle entrate generate
dai Giochi, non supererà l'importo che il CON avrebbe ragionevolmente
ricevuto nel medesimo periodo se i Giochi non fossero stati organizzati
nel suo territorio, tenendo presente qualsivoglia ragionevole differenza
nelle spese sostenute dal CON essendo i Giochi organizzati nel suo Paese.
In nessun .caso la quota
spettante al CON e derivante dai Giochi supererà il dieci per cento
(10%)delle entrate senza la previa approvazione del Consiglio Esecutivo
del CIO. A questo proposito le "entrate di marketing" saranno calcolate
escludendo quelle derivanti dagli accordi con le reti radio-televisive
e dalla vendita dei biglietti, premesso che, dovessero i Giochi generare
un surplus, la quota di questo surplus destinata al CON sarà calcolata
conformemente a quanto previsto nella Sezione 42 del presente Accordo.
10. Indennità
e rinuncia a rivendicazioni nei confronti del CIO
La Città, il CON e
il COG congiuntamente e singolarmente accettano di esonerare ed esentare
il CIO, i suoi rappresentanti, i suoi membri, i suoi direttori, i suoi
impiegati, i suoi consulenti, i suoi agenti e altri rappresentanti da ogni
pagamento per qualsivoglia danno, inclusi tutti i costi derivanti da qualsiasi
atto o omissione relativamente ai Giochi, incluse le, ma non limitatamente
alle, cause di forza maggiore.
Inoltre la Città,
il CON e il COG ivi congiuntamente e singolarmente rinunciano a qualsiasi
rivendicazione. nei confronti del CIO, dei suoi rappresentanti dei suoi
membri, dei suoi direttori, dei suoi impiegati, dei suoi consulenti, dei
suoi agenti e di altri suoi rappresentanti per qualsivoglia danno, inclusi
tutti i costi derivanti da qualsiasi atto o omissione relativamente ai
Giochi, incluse le, ma non limitatamente alle, cause di forza maggiore,
e ogni adempimento o inadempimento, violazione o terminazione del presente
Accordo.
L'indennità e la rinuncia
di cui sopra non saranno applicabili in caso di una consapevole e volontaria
condotta negativa o di grossolana negligenza da parte del CIO.
11. Istanze, Garanzie e Convenzioni
vincolanti
Tutte le istanze, le garanzie,
gli accordi contenuti nei documenti di offerta della Città cosi
come tutti gli altri impegni assunti, sia per iscritto che oralmente dal
Comitato di Candidatura della Città, dalla Città o dal CON
nei confronti del CIO, inclusi quelli fatti nella 108a. sessione del CIO
a Seoul, saranno se non diversamente stabilito per iscritto dal Consiglio
Esecutivo del CIO.
12. Responsabilità
relative all'organizzazione della Sessione del CIO e altri incontri
Alla Città e al COG
sarà affidata la responsabilità dell'organizzazione di varie
riunioni del CIO nel periodo precedente i Giochi e durante i Giochi medesimi,
inclusa una sessione del CIO, della durata di tre giorni, da tenersi immediatamente
prima della cerimonia di apertura dei Giochi: La Città e il COG
si conformeranno alle" "Istruzioni del CIO per l'Organizzazione degli Incontri",
acclusa al presente Accordo come Appendice "B".
Il. PRINCIPI RELATIVI
ALL'ORGANIZZAZIONE
13. Il COG quale parte del
presente Accordo
un mese dalla creazione del
COG, la Città e il CON ivi concordano di:
a) far si che il COG intervenga
come parte in causa e aderisca al presente Accordo, senza limitazioni,
e di inviarne conferma scritta al Consiglio Esecutivo del CIO e di
b) ottenere dal COG e farne
pervenire informazione scritta al Consiglio Esecutivo del CIO, dichiarazione
che il COG medesimo risponde congiuntamente e singolarmente; insieme alla
Città e al CON, di tutti gli obblighi e impegni accettati da ciascuno
relativamente all'organizzazione e a allestimento dei Giochi.
14. Impegni e Attività
incompatibili
Conformemente a quanto previsto
dallo Statuto Olimpico e dai termini del presente Accordo, la Città,
il Con e il COG ivi confermano:
a) che i Giochi saranno allestiti
in degna maniera, quale evento indipendente e senza connessione alcuna
o in concomitanza con altri eventi di carattere nazionale o internazionale
quali fiere o esposizioni;
b) che la Città non
utilizzerà i Giochi per alcun fine se non gli interessi del Movimento
Olimpico;
c) che non saranno stipulati
accordi, aventi connessione con i Giochi, tra il COG e qualsivoglia organizzazione
nazionale (sia governativa che non governativa) senza la previa approvazione
del Consiglio Esecutivo del CIO;
d) che tra il COG e qualsivoglia
organizzazione internazionale o sovranazionale (sia governativa che non
governativa) non vi saranno dibattiti né alcun accordo sarà
stipulato, che abbiano connessione con i Giochi, senza la previa approvazione
del Consiglio Esecutivo del CIO e
e)che non saranno rilasciati
inviti o autorizzazioni, relativamente ai Giochi, a nessun personaggio
straniero, politico o governativo, senza la previa autorizzazione del Consiglio
Esecutivo o del Presidente del CIO.
15. Promozione dello Spirito
Olimpico e dei Giochi
La Città, il CON e
il COG incentiveranno l'affermazione dello spirito Olimpico cosi come dei
meriti sportivi nell'ambito della grande festa della gioventù che
i Giochi rappresentano, includendo, senza limitazione, il loro aspetto
sociale educativo, estetico e morale, come approvato dal Consiglio Esecutivo
del CIO,
16. Validità degli
Accordi
La Città, il CON e
il COG ivi concordano e confermano quanto segue:
a) la legale validità
e l'efficacia di tutti gli accordi tra loro stipulati, direttamente o indirettamente
riguardanti i Giochi o i diritti morali e materiali de; CIO, sono soggetti
all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO;
b) sulla base dei modelli
standard di accordo, che saranno forniti al COG dal CIO (ad esempio per
quanto riguarda le sponsorizzazioni, le forniture, le licenze, la vendita
di monete celebrative dell'Olimpiade nell'ambito del territorio del Comitato
Nazionale Olimpico, la vendita dei biglietti), il COG stabilirà
e sottoporrà al Consiglio Esecutivo del CIO, onde averne l'approvazione,
esempi standard di accordo da stipularsi fra il COG e terzi, e si accerterà
che gli accordi che stipulerà con terzi siano ad essi conformi.
Qualsiasi variazione a questi accordi deve essere sottoposta al Consiglio
Esecutivo del CIO per approvazione.
Il CIO interpellerà
il COG, su richiesta di quest'ultimo, al fine di accordarsi su argomenti
riguardo ai quali il CIO può essere preparato a stabilire e implementare
procedure operative di reciproco vantaggio.
17. Trasporti
II COG organizzerà
un efficace sistema di trasporti per la Famiglia Olimpica, da s:6ttomettersi
all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. Detto sistema di trasporti
dovrà essere fornito a titolo gratuito agli atleti accreditati,
agli allenatori, ai rappresentanti ufficiali e ai media, nei percorsi tra
l'Aeroporto della Città e il Villaggio Olimpico e gli altri luoghi
dove tali persone accreditate saranno alloggiate, e per/da tutte le località
e i luoghi di ritrovo (inclusi le aree di allenamento) che abbiano connessione
con i Giochi. La Città e il COG intraprenderanno le azioni necessarie
così che il pubblico generale possa beneficiare di questo sistema
di trasporti. Inoltre il COG si conformerà ai termini e alle condizioni
più avanti enunciate nel capitolo "Organizzazione dei trasporti
per la Famiglia Olimpica", acclusa al presente Accordo come Appendice "C".
18. Protezione Ambientale
La Città e il CON
si impegnano ad assolvere i loro obblighi e le loro attività regolate
da questo Accordo con modalità coerenti con il principio dello sviluppo
sostenibile, tali da conformarsi ad adeguate legislazioni relative all'ambiente
e, quando e ove possibile, tali da promuovere la difesa dell'ambiente.
19. Piano del COG per
l'organizzazione generale
Appena possibile, ma in non
più tardi di un anno dopo la sua costituzione, il COG sottoporrà
al Consiglio Esecutivo del CIO un piano generale di organizzazione del
COG medesimo e dèi Giochi per l'approvazione. Tutte le variazioni
relative al suddetto piano organizzativo dovranno essere previamente sottoposte
all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. Il COG, a proprie spese,
fornirà al CIO, a regolare scadenza, come richiesto dal Consiglio
Esecutivo del CIO, aggiornamenti e dettagli riguardanti il piano organizzativo.
Senza limitare il carattere generale di quanto più sopra esposto,
il COG fornirà al CIO informazioni e documentazioni, includendo
statistiche, per quanto riguarda il coordinamento e l'organizzazione necessari
per la strategia dei Giochi (ad esempio dati inerenti le risorse umane,
gli alloggiamenti, il sistema dei trasporti, il volontariato). Nel caso
che tali informazioni o documentazioni non esistano in alcuna delle lingue
ufficiali del CIO, al COG è demandato il compito di approntare un
sunto (dettagliato secondo le richieste del Consiglio Esecutivo del CIO)
di detto materiale informativo e di detta documentazione in lingua francese
o inglese.
20. Sicurezza
La responsabilità
relativa a tutti gli aspetti inerenti la sicurezza è argomento da
trattarsi con le preposte autorità della Nazione Ospite. La Città,
il CON e il COG avranno cura che tutte le adeguate e necessarie misure
di sicurezza siano garantite in conformità.
21. Servizi medico-sanitari
La Città, il CON e
il COG si faranno carico di tutti gli aspetti relativi ai servizi medico-sanitari
connessi ai Giochi, per mezzo delle preposte autorità del Paese
Ospite. La Città, il CON e il COG saranno responsabili dell'efficienza
e dell'adeguatezza di tutti i servizi medico-sanitari, ivi inclusi i casi
di rimpatrio.
I servizi medico-sanitari
dovranno essere elargiti a titolo gratuito ad atleti, allenatori, istruttori,
rappresentanti ufficiali, rappresentanti del CIO, delle FI, dei Comitati
Olimpici Nazionali e ad altre persone accreditate nell'ambito dei Giochi
su designazione del Consiglio Esecutivo del CIO per tutte le necessità
di carattere medico che dovessero verificarsi durante il loro soggiorno,
in funzione di Giochi, nel Paese Ospite. L'estensione e il livello ditali
servizi sarà soggetta alla previa approvazione da parte del Consiglio
Esecutivo del CIO.
22. Formalità
per l'ammissione di Personale e Beni particolari
La Città, il CON e
COG prendono atto del fatto che, per organizzare i Giochi, prima, durante
e dopo i medesimi, sarà necessario predisporre l'ammissione temporanea
nel Paese Ospite di personale (in aggiunta al personale in possesso della
Carta Olimpica d'Identità / Autorizzazione di cui alla Sezione 2
più sopra esposta) e l'importazione di materiale ed equipaggiamenti
per i Giochi e per l'utilizzo da parte del CIO, delle FI, delle Delegazioni
dei Comitati Olimpici Nazionali partecipanti, dei media, degli sponsors
e dei fornitori.
lì COG si adopererà
in modo che le autorità adeguate si occupino di questo. Senza limitare
il senso generale di quanto sopra detto, il COG si assicurerà che
tale personale possa ottenere adeguati permessi di soggiorno e che detti
equipaggiamenti e forniture, incluse quelle di carattere medico-sanitario,
possano entrare nel Paese Ospite per i summenzionati scopi, senza che tasse
o dazi debbano essere pagati, stabilito che tali equipaggiamenti e forniture
saranno consumati nel Paese Ospite o verranno da questo esportati entro
un ragionevole lasso di tempo dopo la conclusione dei Giochi. Non più
tardi di tre anni prima della Cerimonia di Apertura dei Giochi il COG sottoporrà
al Consiglio Esecutivo del CIO, per approvazione, gli accordi raggiunti
con le autorità interessate del Paese Ospite.
23. Relazioni del COG sull'avanzamento
lavori
Il COG con scadenza semestrale,
invierà al Consiglio Esecutivo del CIO una relazione in Inglese
Francese sull'avanzamento dei preparativi per i Giochi, incluse dettagliate
informazioni relative alla situazione economica con riferimento alla pianificazione
e all'organizzazione e all'allestimento dei Giochi.
A partire da due anni prima
della data della Cerimonia di Apertura dei Giochi, tali relazioni saranno
redatte trimestralmente. Inoltre, il COG fornirà tempestivamente
al
Consiglio Esecutivo e alla
Sessione del CIO relazioni scritte e orali ogniqualvolta il Consiglio Esecutivo
del CIO lo richieda. Le decisioni prese dal Consiglio Esecutivo o dalla
Sessione del CIO in conseguenza ditali relazioni, saranno immediatamente
messe in atto dal COG.
24. Commissione di Coordinamento
Il CIO costituirà
una Commissione di Coordinamento per gestire i rapporti tra il COG da una
parte e il CIO, le FI e i Comitati Olimpici Nazionali dall'altra. Tale
Commissione, di cui faranno parte rappresentanti del CIO, delle FI, dei
Comitati Olimpici Nazionali, dei Comitati Organizzatori dei precedenti
Giochi Olimpici, nonché atleti, controllerà l'andamento del
COG, gli presterà assistenza ed eserciterà ogni ulteriore
autorità conferitagli dal Consiglio Esecutivo del CIO.
25. Reciproca assistenza
tra CIO e COG
Il CIO elargirà la
sua conoscenza e la sua competenza, acquisita nel corso degli anni quale
supervisore dell'organizzazione dei precedenti Giochi Olimpici, per coadiuvare
il COG nelle attività di pianificazione, organizzazione e allestimento
dei
Similmente, il COG si impegna
a condividere la sua conoscenza e competenza nelle attività di pianificazione,
organizzazione e allestimento dei Giochi con il CIO e con i Comitati Organizzatori
di futuri Giochi Olimpici, come richiesto dal CIO.
III. ORGANIZZAZIONE DEGLI
ALLOGGIAMENTI
26. Il Villaggio Olimpico
Un Villaggio Olimpico, ed
altri adeguati alloggiamenti, servizi e strutture, di cui allo Statuto
Olimpico, riservati agli atleti, ai componenti ufficiali delle squadre,
e ad altro personale dei teams, sarà predisposto dal COG in conformità
con i termini e le condizioni contenuti nel capitolo lstruzioni del CIO
relativamente al Villaggio Olimpico e richieste del Comitato Olimpico Nazionale",
allegate a questo Accordo come Appendice "D".
a) Non è possibile
in questo momento specificare il numero massimo dei suddetti atleti, dei
componenti dei teams e del restante personale da alloggiarsi nel Villaggio
Olimpico e negli altri alloggiamenti. Una stima finale sarà fornita
alla fine dei Giochi Olimpici Invernali del 2002. Al momento, comunque,
il COG si farà carico di provvedere all'alloggiamento di almeno
3.500 persone.
b) lì Villaggio Olimpico
e le altre adeguate sistemazioni saranno disponibili, unitamente a tutti
i servizi necessari, non meno di otto giorni prima della data della Cerimonia
di Apertura e almeno fino a tre giorni dopo la Cerimonia di Chiusura dei
Giochi.
c) Vitto e alloggio al Villaggio
Olimpico e altre sistemazioni adeguate, nel periodo di tempo in cui saranno
rese disponibili, saranno fornite a titolo gratuito agli atleti, al personale
ufficiale, e al restante personale di squadra.
27. Alloggiamenti per i media
Sarà cura del COG
assicurare che siano disponibili adeguate sistemazioni per tutti i media
accreditati, come espresso più avanti nel Capitolo "Guida CIO dei
media", allegata al presente Accordo come Appendice "E". Tali alloggiamenti
includono un villaggio per i media.
a) Non è possibile
in questo momento specificare il numero massimo dei rappresentanti dei
media accreditati per i Giochi. Una stima finale sarà fornita alla
fine dei Giochi Olimpici Invernali del 2002. Al momento presente, tuttavia,
il COG si curerà di provvedere almeno 8.000 camere per alloggiare
almeno 9.600 persbne.
b) Il villaggio per i media
sarà reso disponibile, con tutti i servizi necessari, a partire
da dieci giorni prima della Cerimonia di Apertura, fino a due giorni dopo
la Cerimonia di Chiusura dei Giochi.
c) Tutti gli alloggiamenti
per i media dovranno essere predisposti in conformità con le esigenze
dei suddetti media accreditati, dato per assunto che il periodo coinvolto
non sarà più breve di quanto più sopra espresso nel
Paragrafo (b).
28. Alloggiamenti per la
Famiglia Olimpica
Sarà responsabilità
del COG provvedere una adeguata sistemazione per tutti i membri accreditati
della Famiglia Olimpica (inclusi i membri del CIO e le persone di accompagnamento,
i Presidenti, i Segretari generali delle FI, i cui sport siano inclusi
nel programma dei Giochi o nel programma delle Olimpiadi, le persone che
li accompagnano, i Presidenti e i Segretari Generali dei Comitati Olimpici
partecipanti, le persone che li accompagnano, lo staff, i membri della
Commissione, i Consiglieri, i Consulenti, gli agenti, gli ospiti del CIO,
le delegazioni dei Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici passati e
futuri e limitate delegazioni di città candidate), come specificato
dal CIO, e in quegli hotel che saranno designati dal Consiglio Esecutivo
del CIO.
Non è possibile al
momento stabilire il numero massimo ditali membri accreditati della famiglia
Olimpica. Una stima finale sarà fornita alla fine dei Giochi Olimpici
Invernali del 2002. Al momento, tuttavia, il COG si prenderà cura
di rendere disponibili almeno 1000 camere.
Tutti gli alloggiamenti necessari
in connessione all'organizzazione di Giochi e degli incontri per l'organizzazione
dei medesimi saranno forniti conformemente ai termini e alle condizioni,
inclusi i prezzi delle camere, più avanti indicati nel capitolo
"Indicazioni del CIO relativamente agli alloggiamenti", allegato al presente
Accordo come Appendice "F".
Dopo essersi consultato con
le FI e il COG, il Consiglio Esecutivo del CIO determinerà l'entità
degli alloggiamenti richiesti, e le relative condizioni, per i tecnici
e altri rappresentanti delle FI accreditati per i Giochi, inclusi i delegati
tecnici, gli arbitri, giudici, i componenti delle giurie di appello, ed
il resto del personale tecnico e i membri dei Consigli Esecutivi delle
FI. Non è possibile al momento presente specificare il massimo numero
di dette accreditate persone. Una stima finale sarà fornita al termine
dei Giochi Olimpici Invernali del 2002. Al momento, tuttavia, sarà
responsabilità del COG provvedere almeno 240 camere (non più
di due persone per camera) per coloro che provengono da Paesi stranieri,
come più dettagliatamente stabilito nel Capitolo "Istruzioni del
CIO relative al Villaggio Olimpico e richieste dei Comitati Olimpici Nazionali".
Il COG metterà a
disposizione, affinché siano distribuite a cura del CIO, la quantità
e la tipologia di camere d'hotel richieste per gli sponsors, i fornitori,
i broadcasters e i partners commerciali, come stabilito nel capitolo "Istruzioni
del CIO sulle operazioni di marketing" allegato a questo Accordo come Appendice
"G".
29. Alloggiamenti per gli
spettatori
La Città, il CON e
il COG si impegneranno in particolar modo a mantenere il controllo sulla
disponibilità e le tariffe delle camere d'albergo dentro e fuori
della città durante il periodo di svolgimento dei Giochi, e controlleranno
che agli spettatori vengano applicati prezzi ragionevoli.
30. Controllo dei prezzi
in generale
Laddove non sussistano tariffe
specificatamente stabilite dal presente Accordo, dal Consiglio Esecutivo
del CIO o da qualsiasi altro Accordo da esso approvato, i prezzi più
alti per le camere d'hotel, per le sale riunioni e relativi servizi per
le persone accreditate alla partecipazione dei Giochi, non dovranno superare
la media inferiore dei prezzi praticati negli ultimi quattro anni, tenendo
presente il tasso di inflazione quale sarà approvato dal Consiglio
Esecutivo del CIO. Il programma dei pagamenti di dette camere sarà
previamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO.
La Città, il CON e il COG garantiranno che prezzi ragionevoli siano
comunque praticati alle persone non ufficialmente accreditate per la partecipazione
ai Giochi.
IV ORGANIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA SPORTIVO
31. Programma sportivo
lì CIO ha informato
il COG relativamente al programma dei Giochi (sports e discipline). Il
programma giornaliero specifico (cioè gli eventi veri e propri)
saranno sottoposti dal COG all'approvazione del Consiglio Esecutivo del
CIO non più tardi di tre anni prima dell'inizio dei Giochi.
Nonostante qualsiasi approvazione
ditali programmi, il Consiglio Esecutivo del CIO si riserva il diritto
di apportare variazioni relativamente agli eventi sportivi, qualora fosse
ritenuto opportuno per il miglior andamento dei Giochi. Comunque, dovessero
tali variazioni comportare conseguenze negative per quanto riguarda gli
obblighi del COG, sia finanziari che di altro genere, esso ne informerà
il CIO documentando tali conseguenze negative. A questo punto il CIO negozierà
con il COG in maniera di gestire tali conseguenze in maniera soddisfacente
per entrambe le parti.
32. Richieste Tecniche minime
per ciascuna specialità sportiva
La Città, il CON e
il COG faranno si che vengano rispettati i requisiti tecnici minimi per
ciascuna specialità sportiva, inclusa la disponibilità di
strutture sportive adatte ed adeguatamente predisposte e di luoghi di allenamento
adatti alla preparazione per competizioni di livello olimpico, e adeguati
al numero atteso di atleti che parteciperanno ai Giochi, come stabilito
dalle FI interessate, e approvato dal Consiglio Esecutivo del CIO.
33. Luoghi dell'Olimpiade
Le dimensioni, le strutture
e la locazione dei luoghi di ritrovo per l'Olimpiade proposti dalla Città
e dal CON nell'ambito della loro candidatura per ospitare i Giochi non
può essere modificata senza l'approvazione delle FI interessate
e senza l'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO
V. ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CULTURALE
34. Programma Culturale
Non più tardi di tre
anni prima dell'apertura dei Giochi, il COG sottoporrà all'approvazione
del Consiglio Esecutivo del CIO ~~qgramma Culturale. Questo servirà
a promuovere Io sviluppo di amicizie e relazioni internazionali armoniose,
in particolare modo tra gli spettatori e i partecipanti ai Giochi, e contribuirà
altresì a rinforzare il legame tra sport e cultura, inteso quale
principio di base dello spirito olimpico.
Il programma culturale terrà
conto anche del programma di eventi proprio del CIO.
VI. CERIMONIE, FIAMMA
OLIMPICA E STAFFETTA PER LA FIACCOLA
35. Ambientazione delle cerimonie
Gli scenari previsti per
tutte le cerimonie, inclusa la Cerimonia di Apertura della
Sessione del CIO in occasione
dei Giochi, le Cerimonie di Benvenuto al Villaggio
Olimpico, le Cerimonie di
Apertura e Chiusura dei Giochi e le cerimonie celebrative
delle vittorie, saranno
previamente sottoposti all'approvazione del Consiglio
Esecutivo del CIO.
36. Fiamma Olimpica
e Staffetta per la Torcia
Tutti gli aspetti relativi
alla fiamma olimpica e al programma inerente la staffetta per la torcia,
inclusa l'accensione della Fiamma Olimpica e l'utilizzo della stessa prima,
durante e dopo i Giochi saranno sottoposti alla previa approvazione del
Consiglio Esecutivo del CIO. E' dato per assunto e concordato che ci sarà
una sola staffetta per la torcia, per quanto concerne i Giochi. lì
COG fornirà a proprie spese al CIO, prima dell'Apertura dei Giochi
quaranta (40) torce.
37. Svolgimento delle Cerimonie
Il COG si assicurerà
che l'adeguata documentazione sia predisposta con i partecipanti alle Cerimonie,
incluse le Cerimonie di cui alle Sezioni 35 e 36 più sopra esposte,
al fine di assicurare che il CIO possa utilizzare ed autorizzare l'utilizzo
ditali esibizioni per promuovere i Giochi Olimpici e il Movimento Olimpico.
VII. OBBLIGHI Dl CARATTERE
FINANZIARIO E COMMERCIALE
38. Diritti esclusivi
del CIO sui Giochi: cessione dei diritti alla Città a particolari
condizioni
a) La Città e il CON
prendono atto senza limitare qualsivoglia regola dello Statuto Olimpico
che i Giochi (inclusi gli eventi pre-Olimpici, che sono eventi organizzati
sotto responsabilità finanziaria o patronato del COG, utilizzando
strutture predisposte per lo svolgimento dei Giochi) sono di esclusiva
proprietà del CIO e che il CIO detiene tutti i diritti relativi
alla loro organizzazione, promozione e riproduzione tramite qualsiasi mezzo.
b) Il Consiglio Esecutivo
del CIO può assegnare, concedere licenza o altrimenti trasferire
tutti questi diritti o parte di essi, i benefici che da essi al CIO derivano,
al COG o ad altre entità a sua propria discrezione, inclusi quei
diritti connessi o derivanti dall'utilizzo dell'emblema ufficiale, della
mascotte, di posters o di ogni altra forma di rappresentazione artistica,
grafica o visuale connessa ai Giochi. Tale trasferimento sarà condizionale
alla soddisfazione del Consiglio Esecutivo del CIO per quanto riguarda
la salvaguardia dei diritti di proprietà del CIO rispetto ai vari
oggetti e marchi.
c) La Città e il CON
inoltre accettano che se per qualsivoglia ragione, qualsiasi diritto direttamente
o indirettamente connesso ai Giochi, sarà detenuto dalla Città,
dal CON, dal COG o da qualsiasi altra entità, quale conseguenza
di qualsivoglia forma di accordo con la Città, con il CON o con
il COG, tale diritto sarà detenuto da tali parti in funzione fiduciaria
a beneficio del CIO e, sotto qualsiasi circostanza, sarà assegnato
al CIO da dette entità, a loro proprie spese, in forma e sostanza
tali che siano soddisfacenti per il Consiglio Esecutivo del CIO, a richiesta
del medesimo.
39. Protezione legale
del Simbolo Olimpico, dell'Emblema e della/delle mascotte/mascottes
a) La. Città e il
CON hanno assicurato o assicureranno non più tardi del 31 dicembre
1999, che il Simbolo Olimpico.(cioè i cinque anelli) nonché.
i termini "Olimpico" e "Olimpiade" ed il motto Olimpico sono protetti a
nome del CIO e/o hanno ottenuto dal Governo e/o dalle competenti autorità
nazionali del Paese Ospite adeguata e continua protezione legale per soddisfazione
e nel nome del CIO. Il CON conferma che se, in conformità con lo
Statuto Olimpico, dovesse detta protezione all'interno del Paese Ospite
esistere o essere espressa in nome o a beneficio del CON stesso, il CON
eserciterà ogni diritto in conformità con le istruzioni ricevute
dal Consiglio Esecutivo del CIO.
b) Non più tardi di
un anno a partire dalla data di costituzione del COG, la Città,
il CON e il COG si accerteranno che:
i. l'emblema del CON sia
adeguatamente protetto in nome del CON medesimo. Dovesse sussistere un
qualsiasi dubbio riguardo alla protezione di detto emblema, la Città,
il CON e il COG otterranno dal Governo e/o dalle autorità nazionali
competenti del paese Ospite adeguata e continua protezione legale a soddisfazione
del CIO e in nome del CON; e
ii. l'emblema del COG e la/le
mascotte/mascottes sono adeguatamente protette. Dovesse sussistere un qualsivoglia
dubbio relativamente alla protezione dei sopra menzionati emblemi, la Città,
il CON e. il COG otterranno dal Governo e/o dalle autorità nazionali
competenti del Paese Ospite adeguata e continua protezione legale a soddisfazione
del CIO.
Il mancato ottenimento
delle suddette protezioni costituirà sostanziale
inadempienza del presente Accordo.
Il COG impiegherà
al meglio i suoi sforzi per assicurare la protezione internazionale del
suo emblema e della mascotte e fornirà al CIO una completa descrizione
delle registrazioni richieste e di quelle ottenute.
La Città, il CON e
il COG garantiranno che le registrazioni di ogni e tutti i marchi e/o dei
diritti d'autore richieste e ottenute dal COG, in ogni e in tutte le Nazioni,
relativamente al suo emblema e alla sua mascotte/mascottes saranno
assegnate, effettive al CIO non più tardi del 1° Gennaio 2005.
Dette assegnazioni, in forma e sostanza che siano soddisfacenti per il
Consiglio Esecutivo del CIO, saranno effettuate dietro richiesta del Consiglio
Esecutivo del CIO.
40. Diritti di proprietà
su opere artistiche e intellettuali
Tutti i diritti di proprietà,
inclusi i diritti d'autore, relativi a tutte le opere e le creazioni grafiche,
visive, artistiche e intellettuali sviluppate da o per conto di o per l'utilizzo
da parte del comitato di candidatura della Città, della Città,
del CON o del COG, con attinenza ai sotto indicati aspetti saranno assegnati
al e rimarranno di assoluta proprietà del CIO, inclusi senza limitazione:
a) gli emblemi (incluso l'emblema
del COG di cui alla Sezione 39 (b) più sopra esposta), incluse tutte
le sue riproduzioni grafiche e tridimensionali;
b) le mascottes (incluse
la/le mascotte/mascottes di cui alla Sezione 39 (b) più sopra esposta),
incluse tutte le loro riproduzioni grafiche e tridimensionali;
c) pittogrammi;
d) posters;
e) disegni della torcia
olimpica ed ogni riproduzione ad essa riferita;
f) distintivi ed ogni riproduzione
ad essi riferita;
g) modelli di medaglie Olimpiche
destinate ai vincitori o di medaglie commemorative ed ogni riproduzione
ad esse riferita;
h) programmi e pubblicazioni
ufficiali;
i) opere musicali quali
vengono menzionate nello statuto Olimpico e
j) altre opere grafiche
create in occasione dei Giochi.
La Città, il CON e
i COG si assicureranno che tutti gli individui coinvolti nella creazione
di tutte le opere riferite a quanto sopra abbiano firmato un documento
di attribuzione dei diritti d'autore, formalmente e sostanzialmente gradito
al Consiglio Esecutivo del CIO, prima di dare inizio a qualsiasi progetto.
41. Depositi a titolo
cauzionale
a) Entro 10 giorni dalla
conclusione di questo Accordo, la Città porterà il deposito
a titolo cauzionale versato al CIO a un milione di dollari USA (USD 1,000,000).
Questo deposito sarà ulteriormente incrementato dal COG fino a un
totale di cinque milioni di dollari USA (USD 5,000,000) prelevati dai fondi
costituiti dalle entrate del COG, in particolare dalle donazioni da parte
del CIO, derivanti dalla vendita di diritti televisivi e dalle operazioni
di marketing, e che saranno pagate secondo uno scadenziario che deve essere
stabilito dal CIO e dal COG ma, in qualsiasi caso, non più tardi
di un anno prima della Cerimonia di Apertura dei Giochi.
b) Dopo la conclusione dei
Giochi, dopo la presentazione del resoconto da parte del COG, conformemente
alla Sezione 54 del presente Accordo, e dopo la risoluzione di qualsivoglia
eventuale controversia che riguardi il CIO, questa somma sarà restituita
al COG unitamente agli interessi che saranno stati percepiti dal CIO.
Dovesse qualsivoglia controversia
verificarsi tra il CIO e il COG, questa somma (e i relativi interessi)
potranno essere utilizzati secondo l'accordo raggiunto dalle parti o secondo
quanto deciso dall'arbitrato.
I Comitati Olimpici Nazionali
non saranno tenuti a versare alcun deposito a titolo cauzionale relativamente
al loro soggiorno nel Villaggio Olimpico o in altri corrispondenti alloggi.
Qualora i Comitati Olimpici Nazionali non ottemperassero
ai loro obblighi il CIO
può effettuare gli adeguati pagamenti in vece dei Comitati
Olimpici Nazionali e dedurre
tali somme dai compensi altrimenti previsti dal
Programma Olimpico di Solidarietà
del CIO e dovuti ai Comitati Olimpici
Nazionali interessati.
d) Senza pregiudizio alcuno
nei confronti di quanto sopra esposto, e senza pregiudizio nei confronti
di qualunque altro diritto o ricorso del CIO riguardante quanto previsto
dal presente Accordo o dallo Statuto Olimpico, se, a causa di qualsiasi
motivo direttamente o indirettamente imputabile alla Città, al CON
o al COG relativamente alla loro ottemperanza a quanto indicato nel presente
Accordo, i Giochi non dovessero avere luogo nella Città come ivi
contemplato, la sopra menzionata somma, inclusi gli interessi, diverrà
di proprietà del CIO senza ulteriore preavviso.
42. Suddivisione
del surplus
Qualsiasi surplus risultante
dalla celebrazione dei Giochi sarà suddiviso come
segue:
a) venti per cento (20%)
al CON;
b) sessanta per cento (60%)
da utilizzarsi a beneficio dello sport nel Paese Ospite, come potrà
essere determinato dal COG previa consultazione con il CON; e
c) venti per cento (20%)
al CIO
Al momento in cui il piano
di Organizzazione Generale di cui alla Sezione 19 sarà sottoposto
all'approvazione, il COG presenterà al Consiglio Esecutivo del CIO
un elenco dei parametri finanziari che intende adottare per determinare
l'ammontare di detto surplus. Per principio, le entrate assegnate al COG
dal CIO, derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, dalle sponsorizzazioni,
dalla vendita dei biglietti e da fonti similari, non verranno utilizzate
per creare le infrastrutture. Dovesse il COG dare notizia al pubblico generale
di un surplus maggiore di quello sottoposto all'esame del Consiglio Esecutivo
del CIO, il surplus di cui si è data notizia al pubblico verrà
utilizzato secondo quanto previsto nella presente Sezione.
43. Reporting economico
Oltre alle relazioni di cui
alla Sezione 23 più sopra, il COG sottoporrà al CIO quanto
di seguito indicato:
a) Un estratto conto annuale
vidimato da un commercialista indipendente accreditato;
b) Dettagliati e costanti
rendiconti gestionali preparati per la direzione del COG dal settore amministrativo
del COG stesso;
c) Tutti i rendiconti generati
dai revisori interni
Il COG fornirà qualsiasi
altro dato al CIO e permetterà al CIO o ai suoi rappresentanti di
accedere alle sue registrazioni, come potrebbe richiedere il CIO, al fine
di verificare l1esattezza delle informazioni ricevute. Senza limitare la
generalità di quanto sopra esposto, il CIO avrà il diritto
di revisionare, o di far revisionare dai suoi rappresentanti, la contabilità
della Città, del CON e del COG per gli aspetti relativi alla pianificazione,
organizzazione allestimento dei Giochi.
44. Biglietti d'ingresso,
sistema di distribuzione
lì sistema di distribuzione
dei biglietti d'entrata a tutte le manifestazioni e i relativi prezzi saranno
sottoposti alla previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO, che
terrà conto del fabbisogno di biglietti nel Paese Ospite, non più
tardi di due anni prima della Cerimonia di Apertura dei Giochi. La previa
approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO sarà anche necessaria
per quanto riguarda il numero di biglietti da distribuirsi al CIO, alle
FI, ai Comitati Olimpici Nazionali, ai diffusori radio-televisivi, agli
sponsors dell'Olimpiade, ai Fornitori e al resto della Famiglia Olimpica.
Tale approvazione concernerà anche la distribuzione dei biglietti
in tutto il mondo da parte dei Comitati Olimpici Internazionali o dei loro
rappresentanti, la restituzione di biglietti, i cambi, le attività
di raccolta e redistribuzione dei biglietti acquistati dai Comitati Olimpici
Nazionali o dai sostenitori delle squadre nel momento in cui tali squadre
siano eliminate, le modalità di pagamento per l'acquisto dei biglietti,
e un sistema di collocazione di eventuali posti rimasti liberi in occasione
delle gare. lì CIO avrà il diritto di pre-selezione nell'ambito
delle proprie richieste di biglietti. li costo ditali biglietti sarà
accreditato in funzione dei diritti spettanti al CIO coerentemente con
quanto espresso nella Sezione 45 (d) più sotto.
45. Propaganda, pubblicità,
e altre attività di carattere commerciale nei luoghi Olimpici.
La Città, il CON e
il COG si accerteranno che quanto previsto dallo Statuto Olimpico relativamente
alle attività di propaganda e di pubblicità sia strettamente
osservato. Nessun luogo connesso allo svolgimento delle Olimpiadi, durante
il periodo di svolgimento dei Giochi, sarà gravato da qualsivoglia
franchigia, concessione o altro accordo di carattere commerciale che potesse
essere in conflitto o causare una violazione di qualsiasi accordo stipulato
dal CIO o dal COG. La Città, il CON e il COG intraprenderanno le
azioni necessarie affinché nessuna pubblicità o propaganda
sia organizzata all'interno o all'esterno dei luoghi di ritrovo olimpici
in modo tale da interporsi tra le telecamere televisive / gli spettatori
e i luoghi in cui si stanno svolgendo i Giochi. Inoltre La Città,
il CON, e il COG intraprenderanno le azioni necessarie per far si che nessuna
pubblicità o propaganda sia effettuata nello spazio aereo al di
sopra della Città' e le altre città che ospitino le gare
Olimpiche durante il periodo di svolgimento dei Giochi. La Città
non si farà coinvolgere in nessuna attività di marketing
o commerciale e in nessun programma pubblicitario che abbia attinenza con
i Giochi (o che con questi potrebbe essere messo in relazione) senza la
previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. La Città, il
CON e il COG intraprenderanno tutte le azioni necessarie per far si che
non si verifichi violazione alcuna di questi obblighi. Si adegueranno,
a questo proposito, a qualsivoglia direttiva venga data dal Consiglio Esecutivo
del CIO.
46. Programmi di Marketing
a) Progetti di Marketing:
tutti gli elementi concernenti il piano di marketing, inclusa qualsiasi
proposta di emissione di monete, banconote o francobolli, correlata allo
svolgimento dei Giochi, saranno sviluppati congiuntamente al CIO e saranno
sottoposti al Consiglio Esecutivo del CIO per la sua approvazione prima
dell'attuazione di qualsiasi aspetto di detto piano.
b) Programma di Marketing
di carattere singolo: non più tardi di tre mesi dopo l'istituzione
del COG, il CON e il COG stipuleranno un accordo per un programma di marketing
che contempli tutti i loro diritti di marketing e commerciali, che non
sia gravato da alcuna opzione o concessione precedente, per il periodo
che ha inizio con la data di stipula del presente Accordo, o una data,
anche più tarda, che venga approvata dal Consiglio Esecutivo del
CIO (in nessuna caso tale data dovrà essere posta più tardi
di un giorno dopo la Cerimonia di Chiusura dei XIX Giochi Olimpici Invernali
del 2002) e terminerà il 31 Dicembre 2008. IL CON e il COG
forniranno al Consiglio Esecutivo del CIO, per approvazione, una copia
del Contratto da essi stipulato, conformemente a quanto espresso nella
Sezione 7 più sopra esposta. La firma del CON garantirà che
tutte le Federazioni del Paese Ospite saranno vincolate dagli obblighi
del CON relativi alle attività di marketing.
c) Per evitare attività
di marketing nascosto: il CON e il COG prendono atto di quanto sia importante
proteggere i diritti garantiti agli sponsor Olimpici e, a questo scopo,
concordano nell'intraprendere le azioni necessarie, a proprie spese, incluse
azioni legali ove necessario, per prevenire o troncare qualsiasi commercializzazione
nascosta o non autorizzata dei marchi olimpici. Senza che questo limiti
la generalità di quanto sopra esposto, la Città, il COG e
il CON si assicureranno che non esistano nel Paese Ospite altri programmi
di marketing, o pubblicitari o promozionali le cui attività
influiscano sui programmi di marketing relativi ai Giochi. Per esempio,
si accerteranno che nessun programma di marketing, o pubblicitario o di
carattere promozionale organizzato da uno o più enti privati nel
Paese Ospite abbia come oggetto i Giochi o le squadre o l'anno dei Giochi,
e che non abbia connessione alcuna con i Giochi, le squadre olimpiche o
l'anno dell'Olimpiade. La Città si assicurerà che nessuna
sponsorizzazione o diritto di marketing identificabile con la Città
o con qualsiasi sua agenzia o agente, di cui sia il partecipe o da cui
sia rappresentata, o identificabile con i Giochi o con il periodo in cui
si svolgerano, sia concesso senza la previa approvazione del Consiglio
Esecutivo del CIO.
d) Percentuali sull’utile
spettanti al CIO: conformemente ai paragrafi (e) e (f) più sotto
esposti, il CIO riceveràà il cinque per cento (5%) del valore
delle entrate relative a tutti i contratti connessi al piano di marketing,
piano di marketing a “joint” singola, o relative allo sfruttamento commerciale
dell’emblema della mascotte o delle opere grafiche rappresentanti i Giochi
o in qualsivoglia modo ad essi connesse, incluse le entrate risultanti
dalla vendita dei biglietti d’ingresso e il valore di tutti i contratti
stipulati per la fornitura di beni e servizi ad un prezzo inferiore a quallo
di mercato, in cambio di o in connessione con qualsiasi diritto, commerciale,
promozionale o altro che sia concesso e permesso, E’ dato per inteso che
quanto sopra verrà applicato anche ai proventi spettanti al CON
risultanti dal programma di marketing a “joint” singola.
e) Programma Internazionale:
in considerazione dell’importanza che per il movimento Olimpico riveste
la sponsorizzazione Olimpica a lungo termine, la Città e il CON
prendono atto e concordano che il CIO dia inizio e sviluppi un programma
internazionale di marketing olimpico (il cosiddetto “Programma Internazionale”)
relativo ai Giochi, che avrà la precedenza su tutti gli altri programmi
di marketing, e la Città, il CON e il COG accettano di partecipare
pienamente a detto programma internazionale, di riconoscere tutti i diritti,
di ttemperare a tutti gli obblighi, come stabilito nel capitolo “Istruzioni
del CIO sulle attività di Marketing”, allegato al presente Accordo
come Appendice “G”. Quanto previsto nel Paragrafo “d” più sopra
esposto non si applicherà alle categorie di servizi e di prodotti
incluse nel e facenti parte del Programma Internazionale.
Programma di conio di monete
e banconote del Paese Ospite: i programmi…omissis…seguente il trimestre
durante il quale avrà luogo la vendita delle monete e delle banconote,
o durante il quale esse verranno poste in circolazione. Quanto previsto
dal paragrafo (d) non sarà applicabile alle monete e alle banconote
del Paese Ospite.
g) Programma relativo a monete,
banconote e medaglie del CIO: la Città il CON prendono ivi atto
che al CIO spetta il diritto di introdurre programmi relativi al conio
di monete, banconote e medaglie proprie, e confermano che nessuna obiezione
verrà avanzata a tali programmi e a che tali monete, banconote e
medaglie siano poste in vendita sul territorio del CON secondo gli stessi
parametri e le stesse condizioni in cui vengono poste in vendita negli
altri Paesi. Il CIO, il CON e il COG coopereranno attivamente per quanto
riguarda i rispettivi programmi di conio di monete, banconote e medaglie.
h) Identificazione
sullo schermo: qualsiasi entrata netta (determinata
conformemente agli accordi stipulati tra il CIO, il COG e gli sponsors/fornitori
interessati) derivante dalla comparsa sugli schermi o da altre programmazioni
televisive sarà spartita tra il CIO e il COG nella medesima proporzione
in cui si spartiranno le entrate derivanti da contratti televisivi, come
stabilito nel Paragrafo (b) della sezione 46 più sotto esposta.
i) Pagamenti al netto di
qualsiasi tassa: tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Città,
del CON e del COG nei confronti del CIO saranno al netto da ogni
qualsivoglia tassa, dazio o imposta governativa di qualsiasi giurisdizione.
VIII. DIFFUSIONE DEI GIOCHI
MEDIANTE I MEZZI DI COMUNICAZIONE
47. Contratti con le reti
radio-televisive
Tutti gli accordi relativi
alla diffusione radio televisiva dei Giochi saranno trattati e stipulati
dal CIO. E' espressamente inteso che tutte le decisioni inerenti la conduzione
degli accordi nonché i contenuti e le modalità di esecuzione
di detti contratti, incluse le risorse di base, i servizi e altre esigenze
che debbano essere fornite dal COG e/o dalla Rete ospite dei Giochi, restano
di esclusiva competenza del Consiglio Esecutivo del CIO.
Nessuna decisione relativa
a tali contrattazioni può essere fata dal o in nome del COG senza
la previa approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO. Nessun accordo
tra le Reti di Diffusione e il COG può essere stipulato senza la
previa approvazione scritta del Consiglio Esecutivo del CIO. Senza che
quanto segue limiti quanto sopra esposto, la Città e il CON richiederanno
al COG di aderire all'Accordo sui Diritti Televisivi in vigore negli Stati
Uniti, stipulato, con data 5 Marzo 1997, tra il CIO e la National Broadcasting
Company, Inc. ("NBC") (l'Accordo") entro 30 giorni dall'istituzione del
COG quale entità legalmente riconosciuta secondo le leggi in vigore
nel Paese Ospite, con la conseguenza che tutti i termini e le condizioni
dell'Accordo relativo al COG e tutti i diritti, gli obblighi, le garanzie,
le istanze previste dall'Accordo saranno e diventeranno legalmente vincolanti
per il COG, come se questo fosse parte dell'accordo. A questo proposito
verrà richiesto al COG di firmare e trasmettere al CIO e alla NBC
qualsiasi documento il CIO o la NBC possano richiedere per comprovare l'adesione
del COG a tale accordo. Un elenco delle disposizioni più rilevanti
contenute nell'Accordo è stata preventivamente consegnata dal CIO
alla Città e al CON. Similmente, la Città e il CON richiederanno
al COG di aderire mutatis mutandis a qualsivoglia ulteriore accordo che
venga stipulato dal CIO, e avente pertinenza con i Giochi.
a) lì CIO concorda
di assegnare al COG il quarantanove per cento (49%) delle entrate nette
risultanti dagli accordi relativi alla diffusione radiotelevisiva dei Giochi.
Per "entrate nette" si intende l'importo effettivamente percepito in seguito
a tali accordi, dopo la deduzione di tutte le spese. Previa approvazione
da parte del CIO, il COG può devolvere a terzi la cifra assegnatagli
dal CIO. lì COG sarà a tutti gli effetti responsabile di
fornire ogni garanzia rispetto a ciò.
b) La donazione o l'assegnazione
al COG delle entrate relative alle trasmissioni radio-televisive
sarà intesa, inter alia, per coprire i costi per la fornitura di
tutti gli apparati tecnici di base da utilizzarsi da parte dei media,
come più dettagliatamente descritto nella Sezione 47 più
sotto.
c) Dovesse qualsivoglia cambiamento
verificarsi nella distribuzione all'interno della Famiglia Olimpica delle
entrate relative alla diffusione radio-televisiva, conseguente a norme
legislative entrate in vigore dopo la data di stipula del presente Accordo,
o conseguente ad un Accordo stipulato dal CIO, in quanto reputato dal CIO
di interesse per il Movimento Olimpico1 allora si terrà conto dell'ammontare
ditale variazione prima di determinare l'importo da devolvere o assegnare
in conformità a quanto previsto nel Paragrafo (b).
48. Strutture e servizi
per le reti radio-televisive
La Città, il CON e
il COG prendono atto e accettano l'importanza di garantire la massima qualità
di diffusione in rete dei Giochi1 e la maggior audience possibile a livello
mondiale.
a) Sarà responsabilità
del COG rendere disponibile, a proprie
spese, l'Organizzazione Radio-Televisiva del paese Ospite, la quale procurerà
le strutture, i servizi e quant'altro si renda necessario per la diffusione
in rete, elettronica e radio-televisiva, dei Giochi, come stabilito nel
capitolo "Guida ai media del CIO", allegata al presente Accordo come Appendice
"E".
b) Tutte le sopra menzionate
strutture, servizi e altro che sia necessario alle reti radio-televisive
sarà fornito a titolo gratuito dal COG, se non diversamente specificato
nel capitolo "Guida ai media del CIO". In questo caso i prezzi
saranno esposti in apposito
documento (Rate Card) soggetta alla previa approvazione del Consiglio Esecutivo
del CIO come dettagliatamente spiegato nella Sezione 49 più sotto.
c) Tutti i Contratti stipulati
tra il COG e la Rete di Diffusione Nazionale del Paese Ospite, cosi come
i Contratti tra il COG e/o la Rete di Diffusione Nazionale del Paese Ospite
e/o la/le Società di telecomunicazione e/o le organizzazioni televisive,
relativamente a qualsiasi servizio o struttura che comporti costi a carico
dei media, che non siano espressamente trattati nella sopra menzionata
Rate Card, saranno sottoposti al Consiglio Esecutivo del CIO per approvazione.
d) Tutte le sigle televisive
internazionali (inclusi suoni e immagini) prodotto da, o in nome della,
Rete di Diffusione Nazionale del Paese Ospite saranno protette con i diritti
d'autore in nome del CIO, e note su tali diritti saranno inserite a richiesta
del CIO ma saranno, come minimo, proiettate con evidenza all'inizio e alla
fine di ogni quotidiana programmazione di ogni evento sportivo, insieme
con altre note che il Consiglio Esecutivo del CIO potrebbe richiedere.
e) Una copia completa di
tali sigle, di qualità altamente professionale e nel formato richiesto
dal CIO, accompagnata da una completa registrazione informatica dotata
di codici, sarà trasmessa dal COG al CIO, gratuitamente, non più
tardi di un mese dopo la conclusione dei Giochi. Il COG fornirà
al CIO, gratuitamente, giornalmente durante il periodo di svolgimento dei
Giochi, una copia dei nastri contenenti i sommari giornalieri principali,
prodotti con alti standard qualitativi, e nel formato elettronico scelto
dal CIO.
49. Strutture e
servizi per il Servizio Stampa
a) Il COG si farà
carico di rendere disponibile, a sue proprie spese, le strutture i servizi
e quant'altro possa essere necessario per le attività redazionali
e fotografiche della stampa presente ai Giochi, come stabilito nel capitolo
"Guida del CIO sui Media", allegata al presente Accordo come Appendice
"E".
b) Dette strutture, servizi
e quant'altro possa essere necessario per le attività redazionali
e fotografiche del servizio stampa sarà fornito a titolo gratuito
dal COG, a meno che diversamente ed espressamente specificato nella "Guida
CIO sui media". In questo ultimo caso, i prezzi saranno indicati in apposito
documento (Rate Card), soggetto alla previa approvazione del Consiglio
Esecutivo del CIO, come indicato più dettagliatamente nella Sezione
49 più sotto.
c) I servizi giornalistici,
in formato che dovrà essere determinato dal Consiglio Esecutivo
del CIO, saranno dal COG messi a disposizione per la diffusione, e trasmessi
alle agenzie internazionali riconosciute dal CIO, a spese del COG. Tale
servizio sarà anche messo a disposizione dei media accreditati e
di altre persone designate dal Consiglio Esecutivo del CIO, senza costi
aggiuntivi.
50. Prezzi della Carta
delle Tariffe
I prezzi indicati nella Rate
Card, di cui al paragrafo (b) delle Sezioni 47 e 48 più sopra esposte,
a causa dell'importanza che la diffusione a livello mondiale dei Giochi
riveste, saranno tenuti bassi quanto più possibile e non dovranno
necessariamente essere equivalenti alla piena copertura delle spese sostenute
dal COG.
Tali prezzi saranno sottoposti
all'approvazione del Consiglio Esecutivo del CIO e, in mancanza di un Accordo
tra il Consiglio Esecutivo del CIO e il COG, relativamente appunto a tali
prezzi, essi verranno definiti dal Consiglio Esecutivo del CIO. Se, per
una qualsiasi ragione, gli importi addebitati per la realizzazione dei
servizi, saranno maggiori dei prezzi stabiliti dal Consiglio Esecutivo
del CIO, l'eccedenza sarà completamente coperta dal COG.
51. Internet
Tutti gli accordi relativi
alla diffusione via Internet dei Giochi saranno negoziati e stipulati dal
CIO. Il CIO può accettare che il COG sia provvisto di un suo proprio
sito in rete, previo mutuo accordo tra il CIO e il COG sui contenuti ditale
sito, e sulla condivisione delle entrate risultanti da esso.
52. Altre forme di diffusione
tramite Media
lì CIO deterrà
il diritto di stipulare Contratti connessi ai Giochi, relativamente a tutte
le possibili forme di comunicazione di massa, incluse le forme multimediali
o interattive, esistenti ora e da ora in avanti.
IX. OBBLIGHI DIVERSI
53. Tecnologia informatica
a) Secondo quanto stabilito
nel paragrafo (d) più sotto, il COG svilupperà, controllerà.
e renderà operativa la tecnologia informatica (inclusi i sistemi
informatici e il computo dei tempi e dei punteggi), quale può essere
richiesta dal Consiglio Esecutivo del CIO per generare e diffondere informazioni
relative ai Giochi e a tutte le gare sportive, a tutti coloro che lo richiedano,
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Esecutivo del CIO.
b) Il COG presenterà
le sue proposte relativamente a detta tecnologia informatica al Consiglio
Esecutivo del CIO per ottenerne l'approvazione, non più tardi di
tre anni prima della Cerimonia di Apertura dei Giochi.
c) Il COG si atterrà
ai termini e alle condizioni indicate più oltre nel capitolo "Indicazioni
del CIO per le tecnologie informatiche", allegato al presente Accordo come
appendice "H".
d) Il consiglio Esecutivo
del CIO si riserva il diritto di designare il fornitore / i fornitori che
dovranno predisporre la tecnologia informatica
relativamente all'organizzazione e all'allestimento dei Giochi, e il COG
ottempererà ai propri impegni nei confronti ditali fornitori come
previsto dal presente Accordo.
e) Il COG coadiuverà
il CIO e i comitati organizzativi futuri per quanto riguarda lo sviluppo
di detta tecnologia informatica. Il COG trasferirà o renderà
comunque disponibili, a proprie spese, a beneficio del CIO, dei futuri
comitati organizzativi, e di terzi che siano autorizzati dal CIO, tutti
i software, tutti i relativi codici e la documentazione prodotta in occasione
dei Giochi, come più specificatamente descritto nel capitolo "Indicazioni
del CIO per le tecnologie informatiche" più sopra citato (paragrafo
"c"). A questo proposito il COG si assicurerà che qualsiasi accordo,
da esso stipulato per i suddetti scopi, rispetti pienamente gli obblighi
del COG nei confronti del CIO, dei futuri comitati organizzativi e di terzi
eventualmente autorizzati dal CIO, e su questi obblighi non gravi in alcun
modo.
54. Rendiconti dal COG
al CIO dopo la conclusione dei Giochi
Alla conclusione dei Giochi,
il COG pubblicherà la relazione citata nello Statuto Olimpico almeno
in lingua francese e inglese. lì COG sottoporrà all'approvazione
del Consiglio Esecutivo del CIO un dettagliato elenco dei contenuti della
relazione, e sottoporrà al Consiglio Esecutivo del CIO le bozze
di quanto contenuto in detta relazione prima che essa venga stampata, e
concederà al Consiglio Esecutivo del CIO non meno di sessanta (60)
giorni per esaminarne i contenuti così da potere dare il nulla osta
alla pubblicazione. Dopo la pubblicazione, il COG trasmetterà gratuitamente.
cinquecento (500) copie 'della relazione al CIO, o a chi da esso affidato.
lì COG trasmetterà anche una copia, a titolo gratuito, a
ciascuno dei Comitati Olimpici Internazionali e alle FI che hanno preso
parte i Giochi, in una delle lingue in cui la relazione è stata
pubblicata, a seconda di quanto richiesto da detti destinatari. Inoltre
il COG fornirà al CIO per i suoi archivi, a titolo gratuito, una
copia della relazione in formato elettronico quale sarà prescelto
dal CIO. Al fine di adempiere alla liquidazione del COG secondo quanto
stabilito nello Statuto Olimpico, il COG predisporrà e sottoporrà
al Consiglio Esecutivo del CIO una relazione finale, redatta in lingua
inglese e francese, relativamente alle sue operazioni inerenti tale liquidazione,
includendo i bilanci controllati.
X. ROTTURA DELL'ACCORDO
55. Rottura dell'Accordo
a) Il Consiglio Esecutivo
del CIO avrà il diritto di invalidare il presente Accordo e di negare
lo svolgimento dei Giochi nella Città in caso che:
i
il Paese Ospite in qualsiasi momento, sia prima della Cerimonia di Apertura
che durante lo svolgimento dei Giochi si trovi in stato di guerra, di disordini
civili o in una situazione che sia ufficialmente riconosciuta come di belligeranza,
o nel caso che il Consiglio Esecutivo del CIO abbia fondati motivi di ritenere
che l'inc6lumità dei partecipanti ai Giochi sia minacciata e messa
a repentaglio;
ii
la Convenzione con il Governo del paese Ospite (secondo quanto previsto
nella Sezione 3 del presente Accordo) non sia rispettata;
iii
sussista la violazione da parte della Città, del CON e del COG di
qualsiasi impegno materiale previsto dal presente Accordo, dallo Statuto
Olimpico o dalla Legge vigente.
b) Dovesse il Consiglio Esecutivo
del CIO avere intenzione di invalidare il presente Accordo e cambiare la
locazione per lo svolgimento dei Giochi, dovrà, dopo aver accertato
che non ci sia necessità di interventi urgenti, procedere come di
seguito indicato:
I.
se il Consiglio Esecutivo del CIO determina che qualcuna delle dette clausole
è stata o sta per essere violata dal Governo della Nazione Ospite,
dalla Città, dal CON o dal COG, avrà il diritto di convocare
in giudizio la Città, il CON o il COG, congiuntamente e/o individualmente,
dandone comunicazione per lettera raccomandata o per telefax (inviandone
copia per lettera raccomandata) o tramite corriere speciale, con conferma
di ricevuta, e avrà il diritto di convocare ciascuna o tutte le
parti affinché facciano o facciano fare atto di riparazione alla
violazione o alle violazioni specificate dal Consiglio Esecutivo del CIO
entro sessanta (60) giorni dalla data della notifica; tuttavia se alla
data in cui il CIO invia la notifica mancano meno di centoventi (120) giorni
alla data stabilita per la Cerimonia di Apertura dei Giochi, il limite
sopra menzionato di sessanta (60) giorni sarà ridotto al numero
di giorni corrispondente alla metà dei giorni che intercorrono tra
la spedizione della notifica e la data della Cerimonia di Apertura dei
Giochi; inoltre
II. se, a seguito di una
notifica quale prevista in conformità al paragrafo (i) di cui sopra,
non è stato posto rimedio alla violazione o alle violazioni accertate
dal Consiglio Esecutivo del CIO, in modo tale da essere soddisfacente per
il Consiglio Esecutivo del CIO entro il termine di tempo stabilito nel
paragrafo (i) il Consiglio Esecutivo del CIO avrà allora il diritto
di togliere immediatamente i Giochi alla Città, al CON e al COG
senza ulteriore preavviso, e di invalidare il presente Accordo con decorrenza
immediata, senza che con questo venga meno il diritto del CIO di denunciare
ogni e tutti i danni subiti.
In caso di annullamento dei
Giochi o di annullamento del presente Accordo da parte del Consiglio Esecutivo
del CIO per qualsivoglia motivo, la Città, il CON e il COG ivi rinunciano
a qualsivoglia pretesa o diritto di indennizzo, risarcimento di danni,
o altro tipo di compensazione e ivi accettano di esentare il CIO, i suoi
ufficiali, i suoi membri, i suoi direttori, i suoi dipendenti, i suoi consulenti,
i suoi agenti e altri suoi rappresentanti da pretese da parte di terzi,
da azioni e sentenze che abbiano attinenza con l'annullamento dei Giochi
o con l'annullamento del presente Accordo. E' responsabilità del
COG informare tutte le parti interessate di quanto stabilito nella presente
sezione.
XI. MISCELLANEA
56. Osservanza delle Appendici
In aggiunta alle Appendici
di cui si è già trattato la Città, il CON e il COG
si atterranno ai termini e alle condizioni indicati nei capitoli "Indicazioni
relative alla Commissione medica del CIO", "Indicazioni relative alle Assicurazioni",
e "Indicazioni relative al Protocollo Olimpico, e Miscellanea", allegate
al presente accordo rispettivamente come Appendice "I", "J" e "K".
57. Danni
lì Consiglio Esecutivo
del CIO può determinare che una inadempienza possa essere sanata
tramite il pagamento dei danni e avrà il diritto di trattenere un
importo, a questo scopo sufficiente, da ogni pagamento dovuto o assegnato
da farsi al COG. In tal caso, se il COG contesta l'inoltro ditali deduzioni,
il COG avrà il compito di dimostrare che tale importo non è
adeguato alle circostanze verificatesi.
58. Deleghe del CIO
lì Consiglio Esecutivo
del CIO può delegare, a propria discrezione, per l'implementazione
del presente Accordo, persona o persone che possono essere designate di
volta in volta.
59. Assegnazioni da parte
della Città, del CON e del COG
La Città il CON o
il COG non attribuiranno alcun obbligo né alcun diritto che abbiano
attinenza con il presente Accordo e con lo Statuto Olimpico, senza averne
ottenuto previa autorizzazione da parte del Consiglio Esecutivo del CIO.
60. Imprevisti e difficoltà
Dovesse una qualsivoglia
clausola di questo Accordo causare eccessiva difficoltà al COG,
che non sia stata prevista alla data dell'esecuzione del medesimo, il COG
può richiedere al Consiglio Esecutivo del CIO di considerare variazioni
adeguate alle circostanze, dato per certo che tali variazioni non siano
a danno dei Giochi o del CIO, dato per certo, inoltre, che tali variazioni
saranno a discrezione del Consiglio Esecutivo del CIO.