Qui di seguito il testo
della legge che fra le altre cose:
-
istituisce l'"Agenzia per lo
svolgimento dei Giochi Olimpici",
-
la finanzia con 1091 miliardi,
-
"impone" l'adozione della Valutazione
Ambientale Strategica, sciocco surrogato della Valutazione di Impatto
Ambientale e strumento del tutto insignificante ai fini di salvaguardia
della Natura.
Prima però vogliamo
sottoporvi i nostri commenti ai lavori
parlamentari relativi alla legge, qualcosa di scandaloso.
SETTEMBRE
2000
UNA
LEGGE FATTA PER LORSIGNORI
Ci
sono riusciti: in meno di 2 settimane il
Senato ha approvato il disegno di legge che istituisce l'Agenzia Torino
2006 e che preleva dalle casse dello Stato Italiano 1091 miliardi (gli
altri 460 verranno dalla Finanziaria) per costruire strade, palazzetti,
stadi...
Un
vecchio proverbio dice la gatta frettolosa fa i micini ciechi: e difatti
questa legge è un colabrodo, ambientalmente parlando risibile (leggete
la parte sulla conferenza dei servizi) tecnicamente mal fatta e si presta
ad una infinita possibilità di manipolazioni.
Ciò
che più irrita è la noncuranza con la quale il Parlamento
Italiano l'ha varata: innanzitutto, è mancato il voto plenario,
si è usata cioè una scorciatoia eliminando alla Camera (in
Aula) qualunque dibattito e discussione sul testo.
E
poi, approdata in Senato.. la medesima scena ma con tempi incredibili:
il testo è stato trasmesso il 31 luglio (quindi di fatto ai primi
di settembre, se calcoliamo la interruzione estiva): in 2 settimane
scarse si è dato via al più grande investimento pubblico
di sempre in Piemonte. E le scene di ignoranza viste negli anni passati
si ripetono: quanti senatori hanno letto la legge?
Per
farvi capire la serietà con cui il Senato della Repubblica ha varato
il provvedimento, vi riportiamo le scioccanti dichiarazioni del relatore
Livio Besso Cordero
il quale dice (La Repubblica, 27 settembre 2000)
"...pur
nella convinzione che il testo avrebbe
potuto essere migliorato, abbiamo preferito
approvarlo così come era stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento,
per evitare il rischio di un ulteriore rinvio alla Camera"
E
ALLORA A COSA SERVITE? CHE RUOLO HA IL SENATO?
MA
S'E' MAI VISTO ????
A
settembre 2000, con le olimpiadi nel 2006, loro si permettono di votare
una legge poteva essere migliorata? Siamo senza parole, da queste parti
devono essere veramente potenti.
LUGLIO
2000
L'ITER
PARLAMENTARE DELLA LEGGE SU TORINO 2006
Qui
per ora trovate i documenti che riguardano l'iter parlamentare della legge
che dovrebbe istituire l''Agenzia Torino 2006 e finanziare i famosi 1091
miliardi pubblici (ma saranno molti di più) per impianti ed infrastrutture.
Sono
stati presentati 2 progetti di legge (iniziativa di singoli o gruppi di
deputati) ed 1 disegno di legge (iniziativa governativa), tutti alla Camera,
come di norma.
I
3 testi sono stati assegnati alla XIII Commissione (Ambiente, Territorio
e Lavori Pubblici) ed è quindi iniziato l'esame.
Potete
esaminare i testi, le relazioni che li accompagnano e leggere i verbali
delle sedute in cui se ne è discusso in sede redigente (non sono
purtroppo disponibili quelli relativi alle sedute in comitato ristretto:
tra questi quelli delle audizioni del Comitato Organizzatore e delle Associazioni
Ambientaliste invitate: WWF, Italia Nostra, Pro Natura, Legambiente -
delegazioni regionali -).
Vi
premettiamo che, in seguito al "lavoro" di alcuni parlamentari piemontesi
(dall'estrema destra alla cosiddetta sinistra) per
difendere gli interessi della potente lobby del 2006
l'iniziale testo governativo è diventato quello "capofila" ma con
delle radicali modifiche successive.
Noterete
nei verbali la ricorrenza di termini del tipo "accelerare,
snellire, velocizzare..." riferiti sia alla
attuale fase legislativa che a quelle esecutive degli anni a venire: la
cosa ci spaventa, ancor di più sapendo che per il deputato Martinat
è "fondamentale che la conferenza dei servizi possa deliberare con
maggioranza qualificata, considerando improponibile che enti locali anche
di piccolissime dimensioni possano ritardare o ostacolare le decisioni
di tale organismo". Immaginatevi infatti, nell'ambito di una conferenza
dei servizi per la realizzazione di un'opera che interessa più comuni,
che i responsabili di uno di questi scoprano la dannosità dell'intervento:
quanto sarà pericoloso che quest'ente locale, anche se di piccole
dimensioni, non possa esercitare il suo diritto e dire "no, noi quest'opera
dannosa ed inutile non la vogliamo" ? (I paragoni con la grande truffa
dell'Alta Velocità in Val Susa si sprecano...).
Seguite
inoltre la irresistibile ascesa del Comitato Organizzatore che vi ricordiamo
essere, almeno formalmente, una fondazione privata.
Se vuoi leggere
i lavori parlamentari, fallo
da qui
Legge 9 ottobre 2000, n.
285
"Interventi per
i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»"
(Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2000)
Art. 1.
(Finalità)
1. La
presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi,
infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi
olimpici invernali «Torino 2006», di seguito denominati «Giochi
olimpici», di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato,
dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge
disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo
svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione
dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici, costituito, in data 27 dicembre 1999,
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di
Torino.
2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
per i beni e le attività culturali relativamente alle opere di cui
agli allegati 1 e 2, ed il Ministro dei lavori pubblici per quanto di propria
competenza, su richiesta del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,
sono apportate le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3,
rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle
conseguenti all’inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti
delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.
3. Le
opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità
ed urgenza.
4. La
giunta della regione Piemonte approva, d’intesa con il Ministero dell’ambiente,
sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale
del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata «valutazione
ambientale strategica», anche sulla base dello studio di compatibilità
ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti
e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con
il Ministero dell’ambiente e con il Ministero dei lavori pubblici, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi,
sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi
e negativi, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del
piano degli interventi. L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura
l’informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso
il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero
per i beni e le attività culturali.
5. La
giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell’Osservatorio regionale
dei lavori pubblici nonchè delle informazioni e dei dati messi a
disposizione dall’Agenzia di cui all’articolo 2, provvede, eventualmente
attraverso l’istituzione di appositi strumenti informatici e telematici,
ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicità riguardo
al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all’organizzazione
dei Giochi olimpici, nonchè alle modalità di accesso agli
atti relativi alle decisioni stesse.
Art. 2.
(Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici)
1. È
istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito
denominata «Agenzia», con sede in Torino.
2. L’Agenzia
ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata
di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L’attività
dell’Agenzia è disciplinata dal diritto privato.
3. Il
controllo successivo della Corte dei conti sull’Agenzia è espletato
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e successive modificazioni.
Art. 3.
(Compiti dell’Agenzia)
1. L’Agenzia
realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito
dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, in modo da consentire la
coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi
olimpici. A tale fine, l’Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del
medesimo Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del
predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche
tecnico-funzionali e sociali delle opere, all’ordine di priorità
ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonchè alla quantificazione
dell’onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria.
Il piano degli interventi tiene altresì conto delle esigenze derivanti
dall’uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento
dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali
idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento
all’utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.
2. L’Agenzia
svolge le funzioni di stazione appaltante per gli interventi di cui alla
presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale
n. 24 e a quelli relativi agli interventi autostradali indicati nell’allegato
3.
3. L’Agenzia
può stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che
concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all’articolo
1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione,
le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonchè
gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
4. Gli
sportelli unici comunali possono avvalersi dell’Agenzia per le attività
inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.
5. Alle
convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti
impianti gestiti da privati concessionari, l’ente concedente, anche ai
fini dell’eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del
concessionario.
6. L’Agenzia
può stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l’utilizzazione
di strutture in dotazione agli stessi.
7. L’Agenzia
termina la propria attività il 31 dicembre 2006.
Art. 4.
(Ordinamento dell’Agenzia)
1. Sono
organi dell’Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. L’organizzazione,
il funzionamento e l’attività dell’Agenzia sono disciplinati con
deliberazioni del comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate
dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all’articolo 7 nel
termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale si intendono
approvate.
3. Il
collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarità
amministrativa e contabile dell’attività dell’Agenzia. Esso è
composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Gli
organi dell’Agenzia durano in carica sino alla cessazione dell’Agenzia
medesima.
5. Agli
organi dell’Agenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice
civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti
delle società per azioni, in quanto compatibili con la presente
legge.
6. All’interno
dell’Agenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per l’attività
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 5.
(Comitato direttivo)
1. Il
comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attività
dell’Agenzia, all’approvazione dei bilanci, all’approvazione delle operazioni
finanziarie necessarie per l’acquisizione delle risorse, secondo i propri
atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento
dei compiti di cui all’articolo 3.
2. Il
comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a
norma dell’articolo 6, nonchè da sei membri, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, quattro su designazione, rispettivamente,
del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di
Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione
effettuata d’intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane
e dei comuni interessati dalle opere di cui all’articolo 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati
almeno cinque componenti.
3. I
membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati
nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validità
delle deliberazioni del comitato direttivo è necessaria la presenza
di cinque componenti.
Art. 6.
(Direttore generale)
1. Il
direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,
tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita
in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale.
2. Il
direttore generale convoca e presiede le sedute del comitato direttivo,
ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e adotta gli atti di gestione
ordinaria e straordinaria, con possibilità di delega, nei limiti
stabiliti dagli atti organizzativi. Il direttore generale cura i rapporti
con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e promuove gli accordi
di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni.
3. Il
direttore generale, per tutta la durata del suo incarico, non può
assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura conferiti da soggetti
pubblici e privati.
4. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici, può revocare il direttore generale per gravi
inadempienze nell’attuazione del programma, nonchè per gravi irregolarità
amministrative o contabili.
Art. 7.
(Comitato di alta sorveglianza
e garanzia)
1. Presso
l’Agenzia è istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia,
organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal presidente
e da quattro membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici e uno dal Ministero dei lavori pubblici. I componenti del
Comitato sono scelti tra personalità di indiscusso prestigio ed
autorevolezza.
2. Il
Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti
esterni da scegliere con procedure concorsuali:
a) effettua i controlli di cui all’articolo 6 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, con particolare riguardo alla verifica della congruità
dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi
del piano degli interventi approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine può acquisire le informazioni
ritenute necessarie;
b) svolge, d’iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti
specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti, e in
generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge
anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare
infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione
delle opere. Tutte le imprese che intervengono nell’esecuzione degli appalti
edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili
provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato
paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla
Cassa edile per i lavoratori impiegati;
c) cura gli accertamenti di cui all’articolo 18, commi 7 e 8, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
d) informa il Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente
della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici
sull’esito degli accertamenti effettuati;
e) rende pubblici con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti
effettuati.
3. Nell’esercizio
delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia può
avvalersi dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell’ufficio
di controllo interno dell’Agenzia. Le risorse necessarie per le attività
istituzionali del Comitato sono ricomprese nell’ambito di quelle attribuite
all’Agenzia dall’articolo 10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma
1 del presente articolo.
Art. 8.
(Personale dell’Agenzia)
1. L’Agenzia
si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di
quaranta unità, mediante:
a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni
con le procedure del lavoro interinale;
b) apposite convenzioni che disciplinano l’utilizzo del personale
proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente
interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime
di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l’Agenzia
è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso
l’amministrazione di appartenenza.
2. L’Agenzia
può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali,
se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non
sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.
Art. 9.
(Conferenza di servizi)
1. La
giunta della regione Piemonte, anche su richiesta dell’Agenzia, ovvero
su motivata e documentata richiesta dell’interessato, prima della presentazione
di un’istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali
siano le condizioni per ottenere, all’atto della loro presentazione, i
necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge
secondo le disposizioni del presente articolo, in deroga ai commi 7, 8
e 13 dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della
salute si pronunciano per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato
nonchè sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano,
sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione
del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque
giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e
gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
2. Nel
caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la
conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA.
Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta
di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l’elaborazione del
progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce
parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina
le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della
documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi
di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista
dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito
della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione
del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3. Entro
trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni
interessate, la regione Piemonte convoca la conferenza di servizi, che
si pronuncia nei successivi trenta giorni.
4. Con
le stesse modalità si procede ove siano necessarie variazioni, anche
integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonchè
relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti
di uso civico. Dette variazioni sono efficaci, senza la necessità
di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione
di conclusione positiva del procedimento purchè la proposta di variazione
sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell’albo dei comuni interessati
e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni,
che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude
entro l’ulteriore termine di dieci giorni.
5. Nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo
aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene
nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude
nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
6. Il
dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente
convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità,
deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente
motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni
delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
7. Se
una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla
proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, valutate le specifiche
risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione
del procedimento. In caso di determinazione positiva, l’amministrazione
procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione
statale; negli altri casi, la comunicazione è resa al presidente
della regione, al presidente della provincia o ai sindaci interessati.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
medesimo, o il presidente della regione, il presidente della provincia
o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali
o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine,
in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva; in caso
di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire
ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente
tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue
nelle forme ordinarie.
8. Qualora
il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso
negativo qualora l’amministrazione procedente non richieda, nei successivi
trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all’autorità
di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la determinazione è
assunta previa deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei ministri,
dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.
9. Nell’ipotesi
in cui l’opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale e in
caso di provvedimento negativo, trova applicazione l’articolo 5, comma
2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 10.
(Risorse finanziarie)
1. Per
il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi
olimpici è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di lire
110 miliardi per l’anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie
che l’Agenzia e l’Ente nazionale per le strade (ANAS) sono autorizzati
ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito
il Ministro dei lavori pubblici, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale
ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le medesime
finalità e per il funzionamento dell’Agenzia è altresì
concesso all’Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di
lire 5 miliardi per l’anno 2000, di lire 20 miliardi per l’anno 2001 e
di lire 10 miliardi per l’anno 2002.
2. Per
lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all’Agenzia le
somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro
economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3,
ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al
3,60 per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
e dell’importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione
è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti
al fine della definitiva quantificazione della somma.
3. Le
economie derivanti da eventuali ribassi d’asta riguardanti interventi finanziati,
anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali
possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione
delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente
alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo
le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 13, comma
1, primo periodo.
4. I
proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell’esercizio
di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità
agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono
a formare reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali
le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno
o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività
poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali
o quale loro strumento di finanziamento.
5. In
deroga all’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può
disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio
stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della
base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
6. Alla
presente legge si applica il disposto dell’articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Garanzia fidejussoria)
1. In
deroga all’articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, l’esecutore dei lavori è obbligato a
costituire una garanzia fidejussoria, da parte di un istituto di credito
di primaria importanza a livello nazionale, del 50 per cento dell’importo
degli stessi, destinata a garantire l’ultimazione dell’opera entro il termine
fissato dal bando di gara.
Art. 12.
(Indennità di espropriazione)
1. Per
le espropriazioni nell’area della regione Piemonte preordinate alla realizzazione
di opere o interventi previsti dalla presente legge, da parte o per conto
dello Stato, della regione Piemonte, delle province, dei comuni o da parte
degli altri enti di diritto pubblico anche non territoriali, l’indennità
di espropriazione è determinata a norma dell’articolo 5-bis
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.
Art. 13.
(Destinazione finale dei
beni)
1. Con
apposito regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le
modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà
dell’Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonchè il riversamento
proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme
non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio
dei revisori dei conti dell’Agenzia. Con le stesse modalità, su
proposta degli enti interessati, si provvede con riferimento ai beni immobili
per la parte finanziata anche parzialmente con risorse pubbliche.
Art. 14.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi
per il 2000, a lire 130 miliardi per il 2001, a lire 120 miliardi per il
2002 e a lire 110 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede, per gli anni
2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 15.
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
IMPIANTI
1) Biathlon;
2) Bob e slittino;
3) Curling;
4) Hockey (gare);
5) Hockey (gare);
6) Hockey (gare);
7) Hockey (gare/allenamento);
8) Hockey (allenamento);
9) Pattinaggio artistico-Short Track;
10) Pattinaggio veloce;
11) Salto e combinata;
12) Sci alpino, snow, free style;
13) Sci di fondo;
14) Opere urbanizzazione.
Allegato 2
(articolo 1, comma 1)
INFRASTRUTTURE OLIMPICHE
IMPIANTI
1) Villaggi Olimpici;
2) Villaggi Media;
3) Main Press Centre/International Broadcast Centre (MPC/IBC).
Allegato 3
(articolo 1, comma 1)
INFRASTRUTTURE VIARIE
|
Tipo di strada
|
Località
|
Tipo di intervento
|
| 1 |
Statale 23 |
Cesena-Sestriere |
Adeguamento |
| 2 |
Statale 23 |
Perosa-Sestriere |
Adeguamento |
| 3 |
Statale 23 |
Pinerolo-Porte-Perosa |
Costruzione varianti
ed adeguamento |
| 4 |
Statale 24 |
Cesana-Claviere |
Adeguamento |
| 5 |
Strutture e infrastrutture
di interscambio modale |
Oulx-Cesana-Pinerolo |
Realizzazione |
| 6 |
Corso Spezia |
Torino |
Sottopasso |
| 7 |
Strade Provinciali |
Varie |
Adeguamento |
| 8 |
Statale 24 |
Cesana |
Variante |
| 9 |
Statale 24 |
Claviere |
Circonvallazione
coperta |
| 10 |
Statale 589 |
Avigliana |
Variante, 1º
stralcio |
| 11 |
Statale 589 |
Saluzzo-Pinerolo |
Adeguamento |
| 12 |
SATT (Sistema
Autostra-
dale Tangenziale di Torino) |
Torino-Pinerolo |
Completamento:
- diramazione autostradale
Torino-Pinerolo 2º
tronco -
nuova barriera di esazione
e
centro manutenzione in loca-
lità Beinasco comprese
le
opere di mitigazione ambien-
tale sulle viabilità
provinciali
SP 6 - SP 174 - SP 175 |
| 13 |
SATT |
Area metropolitana |
Adeguamento SATT
- tratta
svincolo Interporto Torino/interscambio
di Bruere |
| 14 |
Autostrada |
Torino-Bardonecchia |
Completamento
svincolo
Bardonecchia - Realizzazione
IV corsia |
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